Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

30.2002.70

30.2002.70

Rubrum

Incarto n.
30.2002.70/AMM

Bellinzona

12 marzo 2003

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 5 novembre 2002 presentato da

_________ _________, _________

contro

la decisione n. _________ /_________ dell'_________ _________ 2002 emessa dalla Sezione forestale, _________,

viste le osservazioni dell'11 dicembre 2002 presentate dalla Sezione forestale;

letti ed esaminati gli atti;

considerato che la sezione forestale, con decisione dell'_________ _________ 2002, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 1000.–, addebitandogli inoltre tasse e spese di complessivi fr. 100.–, per "aver posato una casetta da giardino e per aver eretto una recinzione in bosco al mappale n. _________ nel Comune di _________ " in violazione degli art. 16 cpv. 1 LFo e 14 cpv. 1 LCFo;

che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 5 novembre 2002 in cui postula in sostanza l'annullamento della multa, adducendo – fra l'altro – di avere ripristinato la situazione in ossequio alle indicazioni telefoniche ricevute dalla Sezione forestale il _________ _________ 2002;

che, in effetti, la sezione forestale dà atto all'insorgente di aver "dichiarato, durante un colloquio telefonico, di voler annullare la contravvenzione qualora le costruzioni abusive fossero state smantellate" (osservazioni dell'11 dicembre 2002, pag. 3 in alto);

che, sempre stando all'autorità di prima istanza, "è anche vero che la casetta in legno e la recinzione sono state smantellate" (osservazioni citate, loc. cit.);

che in simili circostanze si giustifica, tutto ben ponderato, di esentare il ricorrente da ogni pena, come pure di soprassedere al prelievo degli oneri di primo e di secondo grado;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 16 cpv. 1 LFo, 14 cpv. 1 e 38 LCFo, 1 segg. LPContr;

pronuncia: I. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è così riformata:

1.

_________ _________ è mandato esente da pena, per avere provveduto a ripristinare la situazione secondo le indicazioni della Sezione forestale.

2.

Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

II. Non si prelevano tasse o spese per l'odierno giudizio, né si assegnano ripetibili.

III. Intimazione a:

_________ _________, _________,

– Sezione forestale, _________.

Il giudice: La segretaria:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulle foreste, Art. 16 — letto nella versione del 1 gennaio 2000; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2025 e 1 agosto 2025.