Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

30.2003.258

30.2003.258

Rubrum

Incarto n.
30.2003.257

21199/2003

21200/003

Bellinzona

5 novembre 2003

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 24 luglio 2003 presentato da

__________ __________, __________

contro

le decisioni n. __________ /__________ e __________ /__________ del __________ 2003 emesse dalla Sezione della circolazione, __________,

viste le osservazioni del 7 agosto 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

Fatti

che la Sezione della circolazione, con decisione n. __________ /__________ del __________ 2003, ha inflitto a __________ __________ una multa di fr. 50.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati il 24 maggio 2003 in territorio di __________:

"Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace";

che la medesima autorità, con decisione n. __________ /__________ dello stesso giorno, ha inflitto all'interessato la medesima sanzione e i medesimi oneri processuali per analoghi fatti accertati il 23 maggio 2003 nello stesso luogo;

che le risoluzioni sono state emesse in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;

che __________ __________ è insorto contro tali decisioni con un unico ricorso del 24 luglio 2003 in cui chiede in sostanza l'annullamento dei querelati giudizi;

che nelle sue osservazioni del 7 agosto 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare le decisioni impugnate;

Considerandi

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 375bis CPC l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv. 2 prima frase);

che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);

che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. le decisioni impugnate, con riferimento ai rapporti di denuncia del 23 e del 24 maggio 2003 agli atti);

che il ricorso si esaurisce nella seguente argomentazione: "Io non ho fatto assolutamente uso illecito di alcun parcheggio, credo si tratti sicuramente di un errore. Vi sarei grati se faceste ulteriori verifiche";

che l'insorgente, pur adombrando un erroneo accertamento dei fatti, non spende una parola per sostanziare la sua affermazione, né per indicare dove si trovasse l'interessato o il suo veicolo nelle date e ore rilevate nei predetti rapporti di denuncia;

che la doglianza non consente quindi di sovvertire le decisioni impugnate, al ricorrente incombendo quanto meno l'onere di circostanziare le proprie censure;

che ciò vale a maggior ragione se si considera come in una successiva lettera del 5 agosto 2003 – cui l'insorgente non ha presentato osservazioni – la denunciante si è detta certa delle infrazioni segnalate, constatate dai testimoni __________ e __________;

che, in simili circostanze, il ricorso non può dunque trovare accoglimento, le multe inflitte essendo per altro proporzionate alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente commisurate al grado di colpa e contenute nei limiti concessi dalla legge;

che la natura particolare dell'impugnativa giustifica nondimeno, in via eccezionale, di soprassedere al prelievo di oneri processuali dell'attuale giudizio;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e le decisioni impugnate sono confermate.

2.

Non si prelevano né tasse né spese dell'odierno giudizio.

3.

Intimazione a:

– __________ __________, __________,

– Sezione della circolazione, __________.

Il giudice: La segretaria:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 375bis e Art. 375ter — letto nella versione del 1 gennaio 2001; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2004, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.