Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

30.2004.314

sorpasso di una colonna di veicoli ferma da parte di un motoveicolo e collisione con una vettura che si immetteva nella circolazione

Rubrum

Incarto n.

23440/202

Bellinzona

29 marzo 2005

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 18 ottobre 2004 presentato da

RI 1,

difeso da: DI 1

contro

la decisione 24 settembre 2004 emessa dalla CRTE 1

viste le osservazioni 26 ottobre 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

Fatti

che la CRTE 1, con decisione del 24 settembre 2004, ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 390.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.-- e le spese di fr. 80.-- per i seguenti fatti accertati l’11 agosto 2004 in territorio di Pambio-Noranco:

alla guida del motoveicolo __________, eseguiva una manovra di sorpasso di una colonna di veicoli che si arrestava e collideva con una vettura che, avuta via libera, stava immettendosi nel flusso della circolazione.

che i fatti sono avvenuti in data 11 agosto 2004, alle ore 16:15, in territorio di Pambio-Noranco, lungo la strada che conduce ai centri commerciali di Grancia;

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 47 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr;

che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 18/19 ottobre 2004 in cui chiede l’annullamento della multa;

che, con scritto del 26/28 ottobre 2004, la CRTE 1 ha dichiarato di astenersi dal formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;

Considerandi

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell’art. 12 LPContr;

che per l'art. 47 cpv. 2 LCStr, se la circolazione è fermata, i conducenti di motoveicoli devono rimanere al loro posto nella colonna di veicoli;

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

che il ricorrente afferma che le auto da lui sorpassate non formavano una colonna, né ferma né procedente a singhiozzo, con la conseguenza che l’art. 47 cpv. 2 LCStr non troverebbe applicazione. Egli sostiene inoltre che la sua andatura non era sostenuta e fa valere il suo diritto di priorità, indicando la causa della collisione nella disattenzione della vettura che si è immessa nella strada;

che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, ai motociclisti è proibito sorpassare veicoli in colonna, per inserirsi davanti agli stessi, anche quando la colonna procede a rilento. L’obbligo di arresto deve essere incondizionatamente rispettato quando la fermata dei veicoli incolonnati è dovuta a una comprensibile cortesia nei confronti di utenti della strada che, senza godere della precedenza, attendono di poter accedere alla via principale (DTF 129 IV 155, Rep 1985 p. 27);

che nella presente fattispecie il ricorrente ha ammesso di aver superato delle vetture in colonna, precisando che al momento del sorpasso viaggiava molto piano, ad un’andatura di 30 o 40 km/h;

che la ridotta velocità del motociclista è del resto un chiaro segno che i veicoli superati procedevano effettivamente a rilento (cfr. verbale di interrogatorio RI 1 dell’11 agosto 2004);

che a ciò si aggiunga la deposizione resa dal conducente del veicolo coinvolto nella collisione, che riferisce di una piccola coda venutasi a creare quando egli si è immesso nella strada principale (cfr. verbale di interrogatorio __________ del 12 agosto 2004);

che, visto quanto precede, non è determinante se la vettura che ha consentito al signor __________ l’ingresso nella strada si sia fermata o abbia semplicemente rallentato: in entrambi i casi resta il fatto che il ricorrente ha sorpassato una serie di veicoli incolonnati, creando un concreto pericolo per la sicurezza della circolazione stradale. In effetti è innegabile che, se quest’ultimo non avesse superato la colonna di veicoli fermi o comunque procedenti a rilento, la collisione con il veicolo del signor __________ non si sarebbe prodotta;

che eventuali riflessioni in merito a una colpa dell’altro protagonista esulano dall’oggetto di questa procedura, ritenuto che in ambito penale ognuno risponde delle proprie infrazioni, sicché un comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabili a propria colpa;

che pertanto il ricorrente, avendo sorpassato sulla sinistra una colonna di veicoli che procedeva a rilento, ha infranto la norma prevista dall’art. 47 cpv. 2 LCStr, motivo per cui il presente ricorso va respinto;

che la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

Dispositivo

per questi motivi visti gli artt. 47 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCS, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.

La tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.

3.

Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

4.

Intimazione a:

Il giudice: Il segretario:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 47 e Art. 90 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.