Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

30.2004.334

un'infrazione grave alle norme della circolazione per eccesso di velocità é un reato di competenza del ministero pubblico

Rubrum

Incarto n.
30.2004.334/pg

25629/210

Bellinzona

15 aprile 2005

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 27 ottobre 2004 presentato da

RI 1

contro

la decisione 15 ottobre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione e dal ricorrente;

letti ed esaminati gli atti,

Fatti

A.

Con decisione 15 ottobre 2004, n° 25629/210, il Dipartimento delle Istituzioni ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 690.-, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:

"alla guida del veicolo targato __________ ha circolato nell’abitato di Stabio alla velocità superante i 60 km/h ivi prescritti.

Velocità accertata con apparecchio radar: 100 km/h

Velocità punibile dedotta la tolleranza: 95 km/h"

Fatti accertati l’8 settembre 2004 in territorio di Stabio. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 e 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 5 ONC e 22 cpv. 1 OSStr.

La somma di fr. 830.- (ottocentotrenta) é già stata versata a titolo cauzionale all’Ufficio cantonale di esazione, Bellinzona.

B.

Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti alla Pretura penale, chiedendone l’annullamento. Delle argomentazioni addotte si dirà, per quanto necessario, nel seguito.

Considerandi

1.

Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 4 LPContr e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr .

2.

2.1. Giusta l'art. 6 cpv. 1 della Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla circolazione stradale del 24 settembre 1985 (LALCStr), le autorità giudiziarie sono competenti a giudicare le violazioni alle norme sul traffico punibili in virtù del Codice penale svizzero, nonché le contravvenzioni gravi e i delitti punibili in virtù della LCStr. La Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, è invece competente ad istruire e decidere le contravvenzioni e le denunce previste in materia di circolazione, di polizia ferroviaria e di durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali, salvo nei casi di competenza delle autorità giudiziarie (art. 7 LALCStr; art. 4 lett. f RALALCStr 2 marzo 1999, in precedenza art. 3 cpv. 4 RALALCStr 26 ottobre 1985). La Sezione della circolazione trasmette pertanto al Ministero pubblico ed al Magistrato dei minorenni gli atti concernenti:

· le violazioni alla norme del traffico punibili in virtù del CP;

· i delitti previsti dalla LCStr;

· le contravvenzioni elencate dalla LCStr e dalle relative ordinanze, nei casi in

cui sia prevista l'applicazione di una pena privativa della libertà oppure

qualora siano in concorso con un delitto (in precedenza art. 49 cpv. 2 e 3

RALALCStr 26.10.1985).

L'art. 6 LALCStr va interpretato nel senso che, nell'ambito delle infrazioni

punibili a norma dell'art. 90 cfr. 1 LCStr, debba essere effettuata una

distinzione tra contravvenzioni gravi e contravvenzioni non gravi e che solo

per queste ultime sia competente a giudicare la Sezione della circolazione.

2.2

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di violazione

dei limiti di velocità, il conducente, che su un tratto di strada all’interno di un abitato supera di 25 km/h o più la velocità massima consentita, si rende di principio colpevole di un'infrazione grave alle norme della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero di un delitto (DTF 123 II 39 cons. 1c e rimandi; 123 II 105 cons. 2a e rimandi).

3.

3.1. In concreto, l'autorità dipartimentale ha rimproverato al ricorrente di aver

circolato ad una velocità punibile di 95 km/h superando quindi di 35 km/h il limite di 60 km/h ivi vigente. Alla luce della giurisprudenza del Tribunale federale l'infrazione in esame va indubbiamente considerata, se confermata, come grave violazione delle regole della circolazione ai sensi dell'art. 90 cfr. 2 LCStr, ovvero un delitto ai sensi della predetta legislazione.

Competente a esaminare e a giudicare la fattispecie in esame è pertanto il Ministero pubblico e non la Sezione della circolazione, secondo quanto disposto dai ricordati art. 6 cpv. 1 LALCStr e 47 cpv. 2 RALCStr.

Spetterà al magistrato competente decidere se la misurazione effettuata è o meno corretta.

3.2

Il ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata e gli atti

trasmessi al Ministero pubblico.

Per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 90 cifra 1 e 2 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC, 6, 7 LALCStr, 4 lett. f, 47 cpv. 2 RLALCStr, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.

1.1

La decisione 15 ottobre 2004 n° 25629/210 del Dipartimento Istituzioni è

annullata.

1.2

Gli atti sono trasmessi al Ministero pubblico.

2.

Non si prelevano né tasse né spese.

3.

Intimazione a:

Ministero pubblico, Lugano

Il presidente: Il segretario:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 2 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 aprile 2008, 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 4a — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2005, 1 marzo 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 aprile 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulla segnaletica stradale, Art. 22 — letto nella versione del 1 marzo 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2006, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 dicembre 2011, 1 luglio 2012, 1 gennaio 2015, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 15 gennaio 2017, 9 giugno 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2023, 8 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 marzo 2025, 1 luglio 2025 e 1 luglio 2026.