Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

30.2004.343

messa in circolazione di veicolo con quattro copertoni lisci

Rubrum

Incarto n.
30.2004.343/AMM

26316/207

Bellinzona

7 febbraio 2005

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 8 novembre 2004 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. 26316/207 del 22 ottobre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni del 17 novembre 2004 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

Fatti

che con decisione del 22 ottobre 2004 la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere “messo in circolazione il veicolo __________ con 3 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti”; fatti accertati dalla polizia cantonale il 3 agosto 2004 a Bellinzona;

che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 400.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.– e le spese di fr. 30.–;

che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso dell’8 novembre 2004, nel quale postula l'annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 17 novembre 2004 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

Considerandi

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 29 cpv. 1 prima frase LCS un veicolo può circolare soltanto se è in perfetto stato di sicurezza e conforme alle prescrizioni; gli pneumatici devono presentare, su tutta la larghezza del battistrada, un profilo di almeno 1.6 mm di profondità (art. 58 cpv. 4 seconda frase OETV);

che chiunque conduce un veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con l'arresto o con la multa (art. 93 n. 2 prima frase LCS);

che la stessa pena è comminata al detentore o a colui che è responsabile come un detentore dello stato di sicurezza del veicolo, se tollera intenzionalmente o per negligenza l’uso di un veicolo che non è conforme alle prescrizioni (seconda frase);

che per la messa in circolazione di un veicolo a motore con uno pneumatico difettoso, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.– (infrazione n. 502.1);

che la Sezione della circolazione rimprovera al multato, come detto, di avere “messo in circolazione il veicolo __________ con 3 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti” (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione del 3 agosto 2004 che precisa trattarsi degli pneumatici posteriori e di quello anteriore sinistro, soggiungendo come “la parte centrale della banda di scorrimento, su tutta la circonferenza, era completamente liscia”);

che il ricorrente lamenta un erroneo accertamento dei fatti da parte degli agenti, adducendo come “le fotografie agli atti (doc. …) mostrano che i copertoni non erano privi di antiscivolanti, mentre la dichiarazione del signor __________ (garage dove ho fatto sostituire i pneumatici) attesta che tutti i pneumatici presentavano ancora alcuni millimetri di gomma (doc. 10). Di conseguenza la gomma era di almeno 2 mm. Il minimo di 1.6 mm era pertanto rispettato”;

che le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;

che in concreto, la tesi ricorsuale secondo cui gli pneumatici erano tutti in regola non è suffragata né dalle fotografie allegate al ricorso (da cui non è lontanamente possibile evincere un rilievo di almeno 1.6 mm su tutta la larghezza del battistrada), né dall’evocata dichiarazione del garagista, il quale riferisce solo degli pneumatici “da me smontati”, ossia quelli anteriori (v. allegato 2 al ricorso, punto 2), e precisa d’altro canto come “la parte interna era leggermente inferiore al resto della gomma” (v. allegato 10 al ricorso, verso il basso);

che lo stesso multato ha ammesso per di più nelle osservazioni del 24 agosto 2004, in contrasto con quanto preteso nell’impugnativa, che in taluni punti degli pneumatici anteriori il rilievo antiscivolante era di soli 1.4 mm (allegato 2 al ricorso, punto 2);

che le dichiarazioni dell’insorgente – contraddittorie – non consentono in definitiva di scostarsi dall’accertamento chiaro e lineare degli agenti denuncianti, i quali non avevano del resto motivo per dichiarare circostanze inveritiere o per dirsi sicuri di fatti a loro incerti;

che in siffatte evenienze, nulla induce a dubitare che l’interessato ha commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di primo grado, ponendosi semmai il quesito di sapere se l’inosservanza non debba estendersi anche allo pneumatico anteriore destro – non contemplato nel rapporto di contravvenzione – data l’ammissione di cui al punto 2 delle citate osservazioni 24 agosto 2004;

che tutto ben ponderato, la decisione impugnata merita conferma, la sanzione inflitta essendo in ultima analisi adeguata all'infrazione commessa e alle circostanze del caso specifico, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti di legge;

che il ricorso – infondato – deve quindi essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 cpv. 2 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 29 e 93 n. 2 LCS; 58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.

La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 50.– sono a carico del ricorrente.

3.

Intimazione a:

Il giudice: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, Art. 2 — letto nella versione del 1 gennaio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2005, 1 ottobre 2005, 1 marzo 2006, 1 ottobre 2006, 1 novembre 2006, 1 febbraio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 luglio 2008, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 aprile 2015, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 15 gennaio 2017, 1 febbraio 2017, 1 aprile 2017, 4 aprile 2017, 7 maggio 2017, 1 luglio 2017, 1 settembre 2018, 1 febbraio 2019, 19 febbraio 2019, 1 maggio 2019, 1 gennaio 2022, 1 aprile 2022, 1 giugno 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 settembre 2024, 1 gennaio 2025, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025, 1 maggio 2025, 1 luglio 2025, 1 gennaio 2026, 30 aprile 2026 e 1 luglio 2026.