Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

30.2005.243

Lavoratori sprovvisti di permesso

Rubrum

Incarto n.

05 917/208

Bellinzona

28 novembre 2005

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 19 luglio 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione 15 luglio 2005 n° 05 917/208 emessa dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

viste le osservazioni 2 agosto 2005 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

letti ed esaminati gli atti,

Fatti

A.

La Sezione dei permessi e dell’immigrazione con decisione 15 luglio 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 160.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

"ha lavorato in qualità di impiegata d’ufficio, al 70%, dal __________ al __________4, a favore della __________ Sagl__________, sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che le consentisse di svolgere detta attività”

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS; 6 OLS.

B.

Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

Sostiene che la responsabilità per l’infrazione commessa non può esserle imputata in quanto l’Ufficio regionale di collocamento e il comune di residenza, che erano a conoscenza della situazione, non l’hanno messa al corrente dell’obbligo di annunciarsi alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione al fine di ottenere un’autorizzazione che le consentisse di svolgere un’attività lucrativa presso la ditta __________ Sagl.

C.

La Sezione dei permessi e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

Considerandi

1.

La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

2.

Secondo l’art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. E considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS).

Le infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità competenti sono punite con la multa fino a duemila franchi; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS).

3.

La ricorrente non nega di aver commesso l’infrazione rimproveratale, ma si prevale della sua buona fede in quanto l’Ufficio regionale di collocamento e il Comune di residenza, che erano a conoscenza della situazione, non l’hanno informata della necessità di ottenere un’autorizzazione al fine di esercitare un’attività lucrativa.

Così come risulta dagli atti, la ricorrente aveva effettivamente consegnato al signor __________, consulente dell’Ufficio regionale di collocamento, una copia del contratto a termine stipulato con la ditta __________ Sagl di __________, ma questo non la dispensava dal dovere di verificare la regolarità della sua situazione, rivolgendosi per esempio all’__________ o alla stessa Sezione dei permessi e dell’immigrazione.

Inoltre, l’eventuale buona fede della ricorrente non consente comunque di esimerla da qualsivoglia sanzione poiché le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP).

4.

La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

5.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito dalle spese. Data la particolarità del caso specifico si giustifica invece di rinunciare – in via eccezionale – al prelievo di una tassa di giustizia (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS; 6 OLS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2.

Non si preleva tassa di giustizia. Le spese di fr. 30.- sono a carico della ricorrente.

3.

Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 333 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri, Art. 6 — letto nella versione del 1 novembre 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2006, 29 maggio 2006, 1 novembre 2006, 1 gennaio 2007 e 1 novembre 2007.