Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

30.2005.88

ricorso irricevibile poiché non é stata prodotta la decisione impugnata

Rubrum

Incarto n.
30.2005.88/pg

4989/410

Bellinzona

6 aprile 2005

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 8 marzo 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione 8 ottobre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

letti ed esaminati gli atti;

considerato in fatto ed in diritto

1. L’8 marzo 2005 RI 1 ha inoltrato ricorso contro una non meglio precisata decisione dell’8 ottobre 2004 della Sezione della circolazione.

2. In data 15 marzo 2005 questa autorità ha scritto alla ricorrente quanto segue:

"al ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come previsto dall'art. 4 della Legge di procedura per le contravvenzioni.

Richiamato l'art. 6 della legge citata, le viene assegnato un termine perentorio di 5 giorni per produrre la decisione sopra menzionata con la comminatoria che, trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."

Tale scritto é stato notificato alla ricorrente in data 21 marzo 2005.

3. Secondo l'art. 4 cpv. 4 LPContr al ricorso dev'essere allegata la decisione impugnata. A sua volta l'art. 6 LPContr prescrive che i ricorsi, i quali non adempiono i requisiti di legge, sono ritornati all'interessata con l'invito a rifarli entro un termine perentorio con la comminatoria dell'irricevibilità. Questa disposizione si applica anche quando è richiesta la produzione di un atto che necessariamente dev'essere allegato al ricorso. La trasmissione della querelata decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere sull'ammissibilità o sull'immediata infondatezza dell'impugnazione (art. 10 cpv. 1 LPContr).

4. Il termine assegnato alla ricorrente è scaduto infruttuoso e il suo ricorso deve di conseguenza essere dichiarato irricevibile.

Dispositivo

Per questi motivi, visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr,

pronuncia: 1. Il ricorso 8 marzo 2005 inoltrato da RI 1 è irricevibile.

2.

La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3.

Intimazione a:

Il presidente: Il segretario: