Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

30.2006.109

trasporto con numero di passeggeri superiore al consentito

Rubrum

Incarto n.

Bellinzona

4 maggio 2006

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 4 aprile 2006 presentato da

RI 1

rappr. da:

contro

la decisione n. __________ del 24 marzo 2006 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni del 28 aprile 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

letti ed esaminati gli atti,

Fatti

che la Sezione della circolazione, con decisione del 24 marzo 2006, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 60.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per il seguente fatto accertato il 24 novembre 2005 in territorio di Pregassona:

“Ha circolato con il veicolo TI __________ trasportando un numero di passeggeri superiore a quello consentito”:

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 30 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr, nonché 60 cpv. 2 e 3 ONC;

che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 4 aprile 2006 in cui postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio, ritenuto che ha provveduto a saldare la multa;

che nel suo scritto del 13 novembre 2003 la Sezione della circolazione propone di stralciare il ricorso poiché divenuto privo di oggetto;

Considerandi

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che la Sezione della circolazione ha inflitto all'insorgente – come detto – una multa di fr. 60.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per aver circolato con il veicolo __________ trasportando un numero di passeggeri superiore a quello consentito;

che il ricorrente non contesta la sanzione come tale, ma fa valere che "la multa del 24.11.05 per l’infrazione commessa è stata pagata il 2 febbraio 2006”, come risulta dall’avviso di addebito prodotto dal ricorrente (attestante il pagamento a favore della cassa cantonale, Bellinzona, valuta 2.2.2006);

che, a ragione, la Sezione della circolazione osserva nondimeno che il termine per il pagamento della multa in procedura disciplinare – ossia senza oneri – è scaduto infruttuoso l’8 gennaio 2006 (cfr. intimazione di contravvenzione del 31 gennaio 2006), ossia quasi un mese prima che l'insorgente effettuasse il pagamento;

che il mancato versamento della multa entro detto termine ha rettamente comportato l'avvio della procedura ordinaria (art. 6 cpv. 3 LMD), con il conseguente addebito di tasse e spese di giudizio in base all'art. 2 cpv. 3 LPContr;

che la circostanza secondo cui l’ordine di bonifico bancario è stato eseguito prima che il ricorrente ricevesse l’intimazione di contravvenzione 31 gennaio 2006, non muta la conclusione che il pagamento è ampiamente tardivo per poter liquidare la contravvenzione in procedura disciplinare;

che in siffatte evenienze la querelata risoluzione merita conferma, ritenuto però che il pagamento effettuato in data 2 febbraio 2006 deve essere tenuto in considerazione, dovendo figurare espressamente nel dispositivo, in deduzione all’importo complessivo di multa e oneri, unitamente al saldo che l’insorgente è tenuto a versare;

che il ricorso va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata, con la precisazione di cui al considerando precedente;

che all’insorgente dovrebbero essere addebitati, per principio, anche gli oneri dell’attuale giudizio;

che le circostanze particolari del caso giustificano nondimeno – in via eccezionale – di rinunciare a detto prelievo;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 30 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 60 cpv. 2 e 3 ONC; 6 cpv. 3 LMD; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata, con la seguente precisazione: “dedotto l’importo di fr. 60.- già versato dal ricorrente. Totale fr. 30.-”.

2.

Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

3.

Intimazione a:

Sezione della circolazione, Camorino,

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 3 — letto nella versione del 1 marzo 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 aprile 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.
  • Legge sulle multe disciplinari, Art. 6 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007 e 1 gennaio 2014.