Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

30.2007.123

Immetersi nel flusso della circolazione ostacolando la marcia di un autoveicolo ivi sopraggiungente

Rubrum

Incarto n.

9877/803

Bellinzona

4 agosto 2008

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Sara Friedli in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 25 aprile 2007 presentato da

RI 1

contro

la decisione 13 aprile 2007 n. 9877/803 emessa dalla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

viste le osservazioni 15 maggio 2007 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

letti ed esaminati gli atti;

Fatti

A.

La Sezione della circolazione con decisione 13 aprile 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida della vettura TI __________, s’immetteva nel flusso della circolazione ostacolando la marcia di un autoveicolo ivi sopraggiungente”.

Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; art. 15 cpv. 3 ONC.

B.

Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C.

La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

Considerandi

1.

La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

2.

Giusta l’art. 36 cpv. 4 LCStr, il conducente che si appresta a entrare nella circolazione, a voltare il veicolo o a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della strada; questi hanno la precedenza. L’art. 15 cpv. 3 ONC precisa che chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un’autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade. Se questi punti sono senza visuale, il conducente deve fermarsi; se necessario, deve chiedere ad una persona di controllare la manovra.

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

3.

La Sezione della circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di essersi immesso nel flusso della circolazione ostacolando la marcia di un autoveicolo ivi sopraggiungente.

La decisione impugnata si fonda sul rapporto di constatazione dell’incidente della circolazione __________ della Polizia cantonale, che ha così riassunto l’accaduto: “__________[co-protagonista, ndr] circolava su Via __________ in direzione di __________ ad una velocità dichiarata di 45-50 km/h. A suo dire, giunta all’altezza di Via __________, si vedeva ostruita la corsia dal veicolo RI 1 [ricorrente, ndr] il quale si immetteva imprudentemente su Via __________ per poi proseguire davanti a lei. __________ iniziava a eseguire i “bilux” nei confronti del RI 1 Giunti in prossimità di metà ponte, RI 1 toglieva il piede dal pedale del gas e di conseguenza rallentava senza toccare il freno. __________ non si accorgeva di tale decelerazione ed andava a tamponare il RI 1 (…)” (cfr. informazione complementari).

4.

Il ricorrente, dal canto suo, contesta l’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime cure, poiché ritiene di non avere alcuna responsabilità per l’accaduto, ascrivendo la stessa al solo comportamento della co-protagonista:

Con la presente mi oppongo alla risoluzione sopracitata. La ritengo ingiusta, perché non ho commesso l’infrazione che mi viene addebitata. Faccio notare che il rapporto di polizia, nel contestarmi l’infrazione in questione, non può basarsi su altro che le dichiarazioni, certamente non disinteressate, della sig.a __________. Ribadisco quanto evidenziato nella mia lettera del 19.03.2007:

La sig.a __________ viaggiava con le luci spente ed era quasi invisibile. È sconcertante che questo fatto viene giudicato irrilevante dal sig. __________” (cfr. ricorso 25 aprile 2007).

Nelle osservazioni 19 marzo 2007, l’insorgente sottolineava che la co-protagonista “viaggiava con le luci spente e non era visibile da lontano e neanche da media distanza. Alle ore 17.40 del __________] il crepuscolo era così avanzato da trasformarsi in notte. Infatti, mi sono accorto della vettura in questione solo al momento che mi ero già infilato nella sua corsia a metà. Nonostante ciò, pericolo non ho creato, visto che la sig.a __________ non ha dovuto frenare”.

5.

Nell’evenienza concreta, occorre verificare se il ricorrente ha preso tutte le precauzioni necessarie per evitare d’essere d’ostacolo alla marcia del veicolo della signora __________ conformemente agli art. 36 cpv. 4 LCStr e 15 cpv. 3 ONC. Si rivela dunque indispensabile definire dapprima, quando un veicolo, che si appresta a introdursi nella circolazione, ostacola nella marcia gli altri utenti della strada, in quanto da tale concetto discende l’esito del gravame.

La giurisprudenza considera che vi è “ostacolo alla circolazione” quando, per rimediare a una situazione pericolosa creata dal debitore della precedenza, il conducente prioritario è obbligato a modificare in modo brusco la sua direzione di marcia o la sua velocità, sia con una frenata, sia con un’accelerazione; non vi è per contro “ostacolo” per il solo motivo che il veicolo prioritario deve ridurre la sua velocità o modificare la sua direzione (DTF 105 IV 341). Limitando il concetto di impedimento, il Tribunale federale ha voluto prendere in considerazione circostanze particolari legate all’aumento del traffico all’interno delle località. Tuttavia, tale limitazione non deve togliere valore al diritto di precedenza, ragion per cui è consentito negare un intralcio considerevole solo in casi eccezionali (DTF 114 IV 146).

Secondo R. Schaffhauser (cfr. Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Vol. I, pag. 391 e seg., n. 866) nel determinare se in un caso concreto è dato un impedimento, occorre applicare criteri differenziati in considerazione dei vari interessi in gioco degni di protezione, fra cui la sicurezza del diritto per mezzo di regole chiare e semplici, la fluidità del traffico sulle strade prioritarie e la presa in considerazione di situazioni particolarmente difficili per i debitori di precedenza. Per principio il concetto di ostacolo dovrebbe quindi comprendere non solo i casi in cui si rende necessaria una brusca reazione da parte dell’avente diritto (DTF 99 IV 173), bensì anche impedimenti medio-gravi, perché solo così si può evitare che il diritto di precedenza venga sminuito e non sia più chiara la ripartizione degli obblighi fra debitore e beneficiario dello stesso. L’avente diritto è tenuto a tollerare impedimenti lievi, ma solo eccezionalmente e in situazioni particolari, in special modo all’interno delle località.

Ciò significa che non è dato ostacolo nel senso dell’art. 36 cpv. 4 LCStr, laddove non è possibile escludere che sussista un certo impedimento, nonostante siano state prese tutte le precauzioni esigibili da parte del debitore della precedenza.

6.

In concreto, la coprotagonista ha asserito che: “La visuale era buona. ll tempo era bello ed il campo stradale asciutto. I fari anabbaglianti erano accesi.

Dopo aver circolato su Via __________ mi immettevo su Via __________. Poco prima di giungere all’intersezione che porta verso la piscina coperta di __________, una vettura che proveniva da detta strada, si immetteva imprudentemente davanti a me. Da parte mia azionavo i ‘bilux’ un paio di volte, tanto da far capire all’altro conducente la manovra azzardata che aveva fatto (…)” (cfr. verbale d’interrogatorio __________ 2007 __________, pag. 1).

Tali affermazioni sono state confermate dal signor __________, testimone dell’accaduto, il quale stava circolando dietro alla vettura della signora __________ e ha dunque potuto osservare quanto è successo. Egli ha dichiarato che: “(…) Davanti a me circolava una vettura. Preciso che in quel momento il traffico era abbastanza intenso” e che: “una volta che mi trovavo a circolare su Via __________, da Via __________, ovvero quella che porta al centro sportivo comunale, sortiva improvvisamente una vettura. Quest’ultima si immetteva, a mio avviso in modo imprudente, su Via __________ in direzione di __________. In questo frangente dovevo decelerare ed in seguito continuare il viaggio ad una velocità di circa 40-45 km/h” (cfr. verbale d’interrogatorio 23 febbraio 2007 __________, pag. 1).

Ora, contrariamente all’assunto del ricorrente la versione della co-protagonista è confermata dal teste __________, annunciatosi spontaneamente sul posto e della cui credibilità non vi è motivo di dubitare.

Ciò posto, dalle dichiarazioni che precedono emerge chiaramente che la manovra di immissione del ricorrente ha provocato reazioni non trascurabili nei due co-protagonisti: la signora __________, ha manifestato le proprie rimostranze per la manovra azzardata utilizzando insistentemente i “bilux” (circostanza ammessa dallo stesso insorgente a verbale), mentre il teste, che si trovava dietro quest’ultima, ha dovuto decelerare sensibilmente. A fronte di una simile reazione “a catena”, che fortunatamente non è sfociata in una collisione, occorre ritenere che con il suo comportamento il ricorrente è venuto meno all’obbligo di concedere la precedenza, mettendo per di più in pericolo la sicurezza del traffico. V’è da credere che tale violazione non si sarebbe verificata se egli si fosse inoltrato nella circolazione con la dovuta attenzione. Si ricorda che il conducente debitore della precedenza, che si introduce nella circolazione nel senso dell’art. 36 cpv. 4 LCStr, non deve mettere in pericolo gli altri utenti della strada. Egli deve dunque assicurarsi che la strada sia libera fino al termine della sua manovra, in modo da potersi fermare o accelerare rapidamente in caso di necessità (cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, comm., 3a ed., n. 4.4 ad art. 36 LCStr).

7.

Dinanzi a tali fatti, come detto, il ricorrente si giustifica sostenendo che la co-protagonista “era quasi invisibile”, in quanto circolava con i fari spenti e inoltre “il crepuscolo era così avanzato da trasformarsi in notte”.

Anzitutto va rilevato che nelle sue prime dichiarazioni, contrariamente a quanto asserito successivamente, egli ha affermato che “la visibilità era abbastanza buona nonostante il giungere della notte”. Al di là di questa contraddizione, la circostanza, oltre ad essere contestata dall’interessata, risulta sconfessata dalle dichiarazioni del teste, il quale ha riferito che i fari rossi posteriori e la luce della targa erano accesi (cfr. verbale di interrogatorio __________ 2007 __________). In siffatte evenienze, le giustificazioni intese a mettere in evidenza colpe della co-protagonista non risultano fondate.

Per quanto attiene alle altre infrazioni ascrivibili a quest’ultima che emergono dal fascicolo processuale (ebrietà e distanza insufficiente), giovi rilevare che le stesse sono ininfluenti ai fini del giudizio relativo all’omissione di concederle precedenza. Sulla base delle risultanze processuali, occorre dunque concludere che il ricorrente si è immesso nel flusso della circolazione venendo meno ai suoi obblighi di debitore di precedenza, in violazione a quanto prescritto dagli art. 36 cpv. 4 LCStr e 15 cpv. 3 ONC. Del resto, le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale sono punibili anche se dovute a negligenza (art. 100 cifra 1 LCStr; 333 cpv. 7 CP).

8.

La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; art. 15 cpv. 3 ONC; art. 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

2.

La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3.

Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 333 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 36 — letto nella versione del 1 aprile 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 settembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 100 e Art. 119 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 15 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 aprile 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.