Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

30.2007.265

Violazione del diritto di essere sentito

Rubrum

Incarto n.

23967/806

Bellinzona

26 gennaio 2009

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 settembre 2007 presentato da

RI 1, Locarno

rappr. da: RA 1,

contro

la decisione 14 settembre 2007 n. 23967/806 emessa dalla CRTE 1

viste le osservazioni 23 ottobre 2007 presentate dalla CRTE 1,;

letti ed esaminati gli atti;

Fatti

A.

La CRTE 1 con decisione 14 settembre 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 350.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:

"Ha circolato con l’autocarro TI __________ sovraccarico”.

Fatti accertati il 24 luglio 2007 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 ONC.

B.

Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1, per il tramite del proprio datore di lavoro, si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C.

La CRTE 1, con comunicazione 23 ottobre 2007, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

Considerandi

1.

La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

2.

Il 7 agosto 2007 la Polizia cantonale stradale, Ufficio contravvenzioni, __________ ha avviato nei confronti del ricorrente una procedura ordinaria per i fatti qui posti a giudizio, intimandogli il relativo rapporto di contravvenzione, con l’assegnazione del termine 15 giorni per presentare osservazioni.

Con scritto semplice datato 21 agosto 2007 e spedito al “Dipartimento delle finanze e economia, Uff. contravvenzioni” a __________, il datore di lavoro dell’insorgente, __________ – a sua volta multato in relazione ai medesimi fatti – ha formulato delle giustificazioni comuni ai due procedimenti (“Egregi Signori, in merito alle due intimazioni di contravvenzione indicate a margine di cui una indirizzata al nostro autista signor __________ e spedite in data 07.08.2007, ci permettiamo inoltrare le seguenti giustificazioni: si era purtroppo verificato un momentaneo guasto del sistema informatico di carico”). In proposito, va detto che le osservazioni, oltre all’indirizzo, contenevano un’ulteriore imprecisione relativamente al nome di battesimo dell’autista (__________anziché __________), circostanza che avallava una svista in tal senso contenuta nel rapporto di contravvenzione e che, di fatto, ha determinato l’intimazione irregolare all’insorgente della risoluzione impugnata (atteso che la raccomandata contenente tale atto è stata ritornata al mittente, con l’indicazione “Il destinatario è irreperibile all’indirizzo indicato”). Tuttavia, considerato che egli ha comunque avuto notizia della decisione emessa nei suoi confronti, inoltrando in tempo utile il ricorso, il problema della validità dell’intimazione risulta essere superato.

Ciò detto, si rileva che le osservazioni 21 agosto 2007 – con ogni probabilità a causa dell’indirizzo impreciso – non sono verosimilmente pervenute all’autorità che ha emesso il rapporto di contravvenzione, ovvero alla Polizia cantonale, ragion per cui la stessa ha trasmesso alla CRTE 1 gli incarti, indicando, a torto, che non erano state presentate giustificazioni (cfr. crocetta apposta in basso a sinistra su entrambi i rapporti di contravvenzione).

L’autorità di prime cure ha quindi emesso la risoluzione oggetto del presente procedimento, senza tenere conto delle osservazioni formulate dal ricorrente, per il tramite del proprio datore di lavoro.

3.

È indubbio che la mancata presa in considerazione delle predette osservazioni prima di emanare la decisione viola il diritto di essere sentito del ricorrente.

Tale violazione comporta unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).

In queste circostanze il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata in ordine, fatta salva per l’autorità dipartimentale la facoltà di riassumere ex novo il procedimento contravvenzionale.

L’esito del gravame induce a rinunciare al prelievo di tasse e spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli 29 Cost; 9 cpv. 1, 29, 30 cpv. 2, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 96 cifra 1 LCStr; 67 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

2.

Non si prelevano né tasse né spese.

3.

Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 67 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 aprile 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.