Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

30.2008.61

Impiego durante la guida di un telefono senza dispositivo "mani libere"

Rubrum

Incarto n.

6408/807

Bellinzona

25 giugno 2009

Sentenza

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 14 marzo 2008 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 7 marzo 2008 n. 6408/807 emessa dalla CRTE 1

viste le osservazioni 20 marzo 2008 presentate dalla CRTE 1, ,

letti ed esaminati gli atti,

Fatti

A.

La CRTE 1 con decisione 7 marzo 2008 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

"Ha circolato con il veicolo TI __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo ‘mani libere’ ”.

Fatti accertati il 25 ottobre 2007 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.

B.

Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

C.

La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

Considerandi

1.

La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

2.

Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. In particolare, il conducente non deve essere distratto né da apparecchi riproduttori del suono, né da sistemi di comunicazione o di informazione (art. 3 cpv. 1 ONC).

Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per l’impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo «mani libere», l’allegato 1 all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031; OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 311).

3.

La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di aver circolato impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo mani libere.

La decisione impugnata si fonda sull’accertamento di due agenti della Polizia comunale di __________.

4.

Il ricorrente, pur ammettendo di essersi trovato alla guida della sua vettura nelle circostanze di tempo e di luogo dell’infrazione, contesta di aver utilizzato il suo telefono senza dispositivo mani libere, disponendo la sua automobile di un impianto di comunicazione “mani libere” fisso, che “è funzionante ed è costato circa un migliaio di franchi, cifra non indifferente, ma necessaria, dato che circolo spesso per motivi professionali” (cfr. ricorso con allegata fotografia del veicolo con il dispositivo citato).

Egli mette poi in dubbio l’accertamento degli agenti, osservando:

“non posso sapere cosa abbiano visto i vigili, mi chiedo solo come si possa affermare quanto asserito, se:

· ad una velocità consentita di 50 Km/h ci si sposta di ben 14 m/s (col riflesso sul parabrezza, dato che stavo circolando in direzione sud). Dato anche il tempo di reazione a qualsiasi fatto mi sembra molto arduo poter affermare con assoluta certezza che avessi in mano un telefono mobile

· nello stesso tempo osservano con precisione quanto detto e contemporaneamente leggono il numero di targa (quindi uno non può onestamente essere il testimone dell’altro!).

(cfr. ricorso punto 4)

5.

Gli agenti accertatori nelle contro-osservazioni 18 dicembre 2007 si esauriscono sui fatti nelle seguenti considerazioni:

“il giorno in questione di pattuglia auto unitamente al collega Agt __________, transitando su detta via notavamo il conducente in questione circolare a bordo del veicolo marca __________ targato TI __________. Lo stesso stava utilizzando vistosamente l’apparecchio cellulare senza il dispositivo mani libere”.

6.

In concreto, dal raffronto delle affermazioni che precedono non è possibile stabilire con certezza se l’infrazione sia stata commessa. Da una parte vi è il ricorrente che assevera di utilizzare sempre il dispositivo mani libere, dall’altra vi sono gli agenti accertatori che sostengono di aver visto il conducente utilizzare il telefono (invero non è dato di sapere se il fatto sia stato notato da entrambi o solo dall’estensore del rapporto di contro-osservazioni). Tuttavia, senza fornire alcun ulteriore elemento sulle circostanze dell’accertamento come per esempio la loro posizione, se erano in movimento, se hanno incrociato il veicolo del multato, la velocità di scorrimento, che cosa stesse esattamente facendo con il telefono, in che mano lo teneva ecc.).

Queste indicazioni avrebbero potuto essere confrontate con le affermazioni dell’insorgente e avrebbero eventualmente permesso di raggiungere il convincimento che egli stesse utilizzando il cellulare senza far capo all’impianto di cui è dotata la sua automobile. Circostanza che appare comunque perlomeno strana se si tiene conto del tipo di dispositivo in dotazione.

Di conseguenza, nel dubbio, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

2.

Non si prelevano né tasse né spese.

3.

Intimazione a:

Il presidente: La segretaria:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale sulla circolazione stradale, Art. 31 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 maggio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 27 dicembre 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2014, 11 giugno 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 20 maggio 2015, 1 luglio 2016, 1 agosto 2016, 1 ottobre 2016, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023, 1 settembre 2023, 1 ottobre 2023, 1 gennaio 2024, 1 maggio 2024, 1 marzo 2025, 1 aprile 2025 e 1 luglio 2026.
  • Ordinanza sulle norme della circolazione stradale, Art. 3 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 aprile 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 15 gennaio 2017, 7 maggio 2017, 1 febbraio 2019, 1 gennaio 2021, 9 febbraio 2021, 20 maggio 2021, 1 aprile 2022, 15 luglio 2023, 1 aprile 2024, 1 gennaio 2025, 1 luglio 2025, 1 aprile 2026 e 1 luglio 2026.