Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2004.240

istanza di ispezione degli atti. giudice istruttore del tribunale militare quale istante.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

27 settembre 2004

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 23/24.6.2004 presentata dal

IS 1, ,

tendente ad ottenere copia degli atti inerenti eventuali precedenti penali a carico di __________ PI 1, __________;

premesso che l’istanza, inviata al Tribunale penale cantonale, è stata trasmessa d’ufficio a questa Camera;

preso atto delle osservazioni 15/16.7.2004 del procuratore generale Bruno Balestra, che comunica il proprio nulla osta alla trasmissione dei documenti trasmessi a questa Camera;

preso atto che __________ PI 1 non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

L’istante, capitano giudice istruttore del __________, è stato incaricato dell’inchiesta penale militare aperta a carico del soldato __________ PI 1, per mancata prestazione del servizio (inc. no. __________). Venuto a conoscenza che la stessa persona ha dei precedenti penali, chiede per la completazione dei suoi atti e per permettere all’uditore una più precisa valutazione della personalità del prevenuto, di poter ricevere copia dei relativi atti.

2.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

3.

Il diritto penale militare rispetto a quello civile ha valenza autonoma, seppure fonda sugli stessi principi e da esso poco si differenzia, in particolare per quanto riguarda la parte generale. E’ applicato dalla giustizia militare sulla base di una specifica procedura (PPM), che prevede segnatamente un obbligo di reciproca assistenza fra i tribunali militari e le autorità civili giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni (art. 18 PPM). Anche se vi è parallelismo fra il diritto penale ordinario e quello militare (art. 7 CPM), in particolare nella commisurazione della pena da infliggere a un milite (art. 44 CPM), le condizioni personali vanno considerate in un senso più lato che si estende anche al comportamento tenuto nella vita civile. L’istanza appare pertanto oltre che legittima anche giustificata e merita pertanto accoglimento. Invero ci si può chiedere se per lo scambio di informazioni l’art. 18 PPM non permetta addirittura di prescindere dalla procedura di cui all’art. 27 CPP.

4.

Gli atti relativi ai precedenti, trasmessi dal Ministero a questa Camera, saranno inviati all’istante contestualmente alla decisione.

5.

Si giustifica prescindere dal prelievo di tasse e spese di giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 27 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Codice penale militare, Art. 7 e Art. 44 — letto nella versione del 1 giugno 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 febbraio 2007, 1 marzo 2009, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 luglio 2019, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 25 settembre 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 giugno 2026 e 8 giugno 2026.
  • Procedura penale militare, Art. 18 — letto nella versione del 1 giugno 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2009, 1 marzo 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 febbraio 2020, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024 e 1 luglio 2024.