Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2005.167

istanza di ispezione degli atti. IAS quale istante (per procedimento giusta l'art. 52 LAVS).

Rubrum

Incarto n.

Lugano

26 giugno 2005

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3/7.6.2005 presentata dall’

IS 1 __________,

tendente ad ottenere copia della sentenza della Corte delle assise criminali del __________ (inc. TPC __________) in relazione ad una procedura ex art. 52 LAVS;

premesso che l’istanza dello __________ è stata inviata al TPC e da questo trasmessa a questa Camera per competenza in data 6/7.6.2005;

richiamato lo scritto 9/10.6.2005 del procuratore pubblico PI 1, con il quale comunica di non avere obbiezioni alla trasmissione della sentenza;

richiamato inoltre lo scritto 9/10.6.2005 del patrocinatore di PI 3, che comunica di non aver particolari osservazioni da presentare;

richiamate infine le osservazioni 21/22.6.2005 del patrocinatore di PI 4, che contesta la trasmissione;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

Con sentenza del __________ la Corte delle assise criminali ha giudicato PI 3 ed un coimputato per diverse fattispecie penali. Una delle imputazioni (indicata con la C) a carico di PI 3 riguardava un negozio __________ a __________ __________. Per tale imputazione PI 3 è stato condannato (come risulta dal dispositivo della sentenza, p. 38 della medesima).

2.

Con la presente istanza lo __________ chiede, in relazione ad una procedura risarcitoria ex art. 52 LAVS, copia della sentenza a carico di PI 3. La richiesta è fondata sull’art. 32 LPGA in virtù del quale le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei cantoni ed altri enti pubblici comunicano gratuitamente agli organi delle singole assicurazioni sociali, su richiesta scritta e motivata nei singoli casi, i dati necessari per, tra l’altro, intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili.

3.

Degli interpellati, solo il coimputato (ma non per i fatti del negozio __________) chiede “l’oscuramento” del suo nominativo. Il suo patrocinatore, simultaneamente legale di un altro convenuto dallo __________ nella procedura di risarcimento, ritiene il richiamo della sentenza privo d’oggetto.

4.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

5.

Nel presente caso, la richiesta presentata poggia sull’art. 32 LPGA, e ne ossequia le condizioni, essendo una richiesta scritta, motivata, individualizzata, e s’impone anche in un’ottica della ponderazione degli interessi (U. KIESER, Kommentar ATSG, ad art. 32 n. 13 ss). A ciò si aggiunga che PI 3, per il tramite del proprio patrocinatore, ha rinunciato ad opporsi. Occorre poi aggiungere che questa Camera ha già concesso l’accesso agli atti di un incarto penale ad una persona che era convenuta in causa dallo __________ per una procedura risarcitoria della medesima natura (sentenza del __________, inc. __________), riconoscendo un interesse giuridico legittimo, dato ora anche allo __________.

6.

Il coimputato chiede di trasmettere la sentenza solo ed unicamente se “oscurata” del suo nome. Simile tutela appare eccessiva e sproporzionata, considerato per un verso che si tratta di una sentenza della Corte delle assise criminali, con conseguente tutela ridotta dell’anonimato degli accusati condannati, e per l’altro verso che le autorità istanti sono tenute al segreto d’ufficio, come indicato dall’art. 33 LPGA.

7.

L’istanza è quindi accolta. La copia della sentenza è trasmessa unitamente alla presente decisione. Considerato l’art. 32 LPGA, si rinuncia alla tassa di giustizia ed alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 27 CPP, 32 e 33 LPGA ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

3.

PI 3

3 patr. da: PR 1

4.

PI 4

patr. da: PR 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 27 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, Art. 52 — letto nella versione del 1 gennaio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 giugno 2009, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 giugno 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, Art. 32 e Art. 33 — letto nella versione del 1 gennaio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 ottobre 2019, 1 gennaio 2021, 18 giugno 2021, 10 novembre 2021, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2024.