Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2005.261

istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

8 settembre 2005

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente,

Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 23.6/10.8.2005 presentata da

IS 1, ,

tendente ad ottenere copia degli atti di cui al procedimento penale promosso nei confronti di PI 2, __________, in relazione all’incidente sul lavoro verificatosi il __________ (DA __________);

premesso che l’istanza è stata presentata al Ministero pubblico, che – il 9.8.2005 – l’ha trasmessa per competenza a questa Camera, con preavviso favorevole del procuratore pubblico Luca Maghetti;

richiamato lo scritto 1/5.9.2005 di PI 2, che non si oppone alla richiesta;

richiamati inoltre gli scritti 12/16.8.2005 di PI 4 e 16/17.8.2005 degli PI 3, che comunicano di non avere osservazioni in merito all’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

che con scritto 23.6/10.8.2005 IS 1 – in qualità di assicuratore responsabilità civile del __________, __________, e dei suoi organi e dipendenti – postula, “(…) allo scopo di poter completare la nostra documentazione, (…)”, la trasmissione di copia degli atti di cui al procedimento penale promosso nei confronti di PI 2, dipendente della ditta sua assicurata, in relazione all’incidente sul lavoro verificatosi il __________ a danno di PI 4;

che detto procedimento – esteso di seguito ad altri fatti – è sfociato nel decreto di accusa __________, con il quale il procuratore pubblico Luca Maghetti ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale PI 2 e ha proposto la sua condanna alla pena di quindici giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, siccome ritenuto colpevole di ripetute lesioni colpose gravi [“per avere, a __________, nel corso dell’anno __________, presso il cantiere del __________, in qualità di capo-cantiere per l’impresa di costruzioni __________, per un’imprevidenza colpevole, cagionato in due occasioni lesioni gravi a muratori attivi sul cantiere, non avendo scorto le conseguenze delle sue azioni od omissioni o non avendone tenuto conto e meglio avendo trascurato per negligenza le regole riconosciute dell’arte edilizia, segnatamente le norme sulla prevenzione degli infortuni nei lavori di costruzione, malgrado ne fosse a conoscenza: (…)”] e ripetuta violazione colposa delle regole dell’arte edilizia [“per avere, nella sua funzione di capo-cantiere dell’impresa di costruzioni __________ trascurato per negligenza le regole dell’arte edilizia e quindi le norme sulla prevenzione degli infortuni nei lavori di costruzione, mettendo con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone, (…)” (DA __________, cresciuto in giudicato)];

che giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione";

che IS 1 è chiamata a pronunciarsi in merito alle pretese dipendenti dai fatti di cui al suddetto procedimento penale quale assicuratore responsabilità civile della sua assicurata __________, datrice di lavoro di PI 2;

che pertanto – stanti i suoi obblighi assicurativi – essa ha un interesse giuridico legittimo a conoscerne gli atti;

che PI 2 ha peraltro comunicato il proprio accordo in relazione alla richiesta in oggetto;

che di conseguenza l’istanza è accolta;

che l’incarto potrà essere esaminato presso il Ministero pubblico, con facoltà di estrarre copia degli atti;

che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di IS 1.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

3.

PI 3

3 patr. da: PR 1

4.

PI 4

patr. da: PR 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 27 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.