Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2005.296

istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

9 novembre 2005

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza 11.8/8.9.2005 presentata dalla

IS 1, ,

tendente ad ottenere copia della decisione emanata nell’ambito del procedimento penale a carico di PI 1 in relazione all’aggressione di __________ del __________;

premesso che l’istanza è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera per evasione in data 8.9.2005;

richiamato lo scritto di trasmissione 8.9.2005 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare in merito alla richiesta, evidenziando comunque che nell’incarto ci sono anche atti relativi a reati e procedimenti penali che non riguardano __________ e PI 1, proponendo quindi di limitare l’accesso ai soli atti in connessione con la disputa tra questi ultimi due;

richiamate altresì le osservazioni 12/13.9.2005 di __________, che consente alla trasmissione del NLP __________ e del DA __________;

rilevato che PI 1 non ha presentato osservazioni, malgrado abbia chiesto (ed ottenuto) una proroga del termine fissato a tal fine;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito del licenziamento di __________ __________ da parte di PI 1 per conto della società __________ SA, tra i due sorgeva un’animata discussione nel quadro della quale PI 1 ha sferrato ripetutamente calci e pugni a __________ __________, gli ha poi danneggiato la sua autovettura e l’ha minacciato. A seguito di querela, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale conclusosi con un decreto d’accusa del 7.9.2005 (DA __________), cresciuto in giudicato.

2.

Con l’istanza qui esaminata, la __________ chiede copia dell’eventuale sentenza e degli atti completi. Come esposto in entrata, nessuno si è opposto all’istanza: PI 1 non ha preso posizione, __________ __________ ha dato il consenso alla trasmissione del DA __________, mentre che il procuratore pubblico ha chiesto di limitare la trasmissione ai soli atti dell’incarto in connessione con la disputa tra PI 1 e __________.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

4.

Nella fattispecie, viste le ragioni che giustificano l’istanza e le competenze dell'ente istante (cfr. 32 LPGA), si deve ammettere che i presupposti di legge appaiono dati. In considerazione del fatto che gli atti dell’incarto riguardano anche altri reati ed altre persone, l’accesso agli atti è limitato all’invio della copia del DA __________.

5.

L’istanza va pertanto accolta e per motivi di economicità la copia del DA __________ è trasmessa all'istante direttamente dalla scrivente Camera.

6.

A norma dell'art. 32 LPGA non si può far luogo al prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il segretario

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 27 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, Art. 32 — letto nella versione del 1 gennaio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 ottobre 2019, 1 gennaio 2021, 18 giugno 2021, 10 novembre 2021, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2024.