Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2005.392

istanza di ispezione degli atti. dipartimento quale istante.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

13 dicembre 2005

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16/18.11.2005 presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione all’accesso agli atti del procedimento penale avviato dal Ministero pubblico del Canton Ticino a seguito del decesso presso il carcere “La Stampa” di una detenuta (inc. MP __________);

richiamate le osservazioni 1.12.2005 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, che comunica di non avere obbiezioni alla richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

In data 28.10.2005, presso il penitenziario cantonale “La Stampa” è deceduta una detenuta, per una sospetta assunzione di stupefacenti. A seguito di questo episodio, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________).

2.

Con la richiesta qui esaminata, il IS 1 chiede l’accesso agli atti dell’inchiesta penale. A fondamento della domanda è posto l’interesse pubblico a far luce su come la sostanza stupefacente sia pervenuta nella sezione chiusa del penitenziario, e ciò per eventualmente adottare delle misure volte ad evitare, in futuro, simili episodi. È anche riservato l’avvio di un procedimento amministrativo o disciplinare, a dipendenza del risultato della consultazione degli atti.

3.

Come riferito in entrata, il sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non avere obbiezioni alla richiesta.

4.

L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 v.CPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."

5.

Nel presente caso è pacifica l’esistenza di un interesse giuridico legittimo da parte del IS 1 ad accedere agli atti, in vista dell’acquisizione di informazioni utili, per un verso per predisporre in futuro misure atte a prevenire l’introduzione di sostanze stupefacenti all’interno del PCT “La Stampa”, e per altro verso per verificare eventuali coinvolgimenti di funzionari o addetti, ciò che potrebbe dare origine ad un procedimento amministrativo o disciplinare.

6.

L’istanza è accolta. Essendo il procedimento tuttora aperto, l’accesso agli atti potrà avvenire presso gli uffici del Ministero pubblico. Di principio non è data la possibilità di estrarre copie, per ossequiare alla segretezza del procedimento, che si trova nella sua fase iniziale di informazioni preliminari.

7.

Data la particolarità del caso, non si prelevano la tassa di giustizia e le spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 27 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.