Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2005.441

istanza di ispezione degli atti. accusato quale istante.

Rubrum

Incarto n.

Lugano

16 gennaio 2006

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 21/27.12.2005 presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale inc. __________ a suo carico;

richiamate le osservazioni 3.1.2006 del sostituto procuratore pubblico PI 1, di cui si dirà in seguito;

richiamate altresì le osservazioni 3/5.1.2006 di PI 2, che si oppone all’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.A seguito di una denuncia/querela del __________, il Ministero pubblico del Canton Ticino ha aperto un procedimento penale a carico di IS 1 per titolo di minaccia ripetuta e ingiuria ripetuta (inc. MP. __________) a danno di PI 2 con riferimento a fatti accaduti nel corso del mese di febbraio 2005. Il procedimento si è concluso con un decreto d’accusa del __________, cresciuto in giudicato (DA __________).

2.Con l’istanza qui in esame, il patrocinatore di IS 1 in sede civile nel Canton __________ chiede di ottenere copia della denuncia contro il suo cliente. Il sostituto procuratore pubblico ha fatto delle puntualizzazioni, ma non si è opposto all’accesso agli atti. PI 2 si oppone all’istanza.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

4.Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte al procedimento, nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5.Nel presente caso è pacifico l’interesse dell’istante ad accedere agli atti del procedimento che l’ha visto accusato. Per semplicità, l’accesso agli atti è limitato al testo della denuncia/querela ed al testo del DA __________; entrambi i documenti saranno allegati alla presente decisione.

6.L’istanza è parzialmente accolta. La tassa di giustizia e le spese sono a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 27 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.