Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2006.424

Istanza di ispezione degli atti. legittimazione

Rubrum

Incarto n.

Lugano

22 novembre 2006

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 30.10/6.11.2006 presentata da

IS 1

rappresentato da: PR 1

tendente a ricevere copia di una decisione di non luogo procedere;

premesso che la richiesta è stata invita direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera in data 6.11.2006 comunicando di non avere obbiezioni all’accoglimento dell’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di IS 1 per titolo di furto d’uso e guida senza licenza di condurre e nonostante la revoca. Il procedimento è sfociato in un decreto di non luogo a procedere del 30.8.2006 (NLP __________).

2.Con scritto 30.10/3.11.2006, PR 1 chiede copia di uno scritto 30.8.2006, allegando una procura firmata da IS 1 che lo incarica di seguire due procedimenti penali conseguenti a denunce incrociate.

3.In questo contesto occorre ricordare che per legge esiste il monopolio di patrocinio in sede civile e penale a favore degli avvocati iscritti nell'apposito registro. Per questo motivo, visto il tenore della procura, l’istanza dev’essere respinta.

4.Data la particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP,

pronuncia

1.

L’istanza è irricevibile.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 27 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.