Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2006.427

Istanza di ispezione degli atti. denunciato/querelato quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

18 dicembre 2006

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 8/10.11.2006 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere copia dei verbali di polizia del procedimento penale inc. MP __________;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera il 10.11.2006 comunicando al contempo di non avere particolari osservazioni da formulare;

preso atto delle osservazioni 28/29.11.2006 di PI 1, con le quali comunica di opporsi all’accoglimento dell’istanza;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito di denuncia/querela presentata da PI 1 a carico del padre IS 1, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale per titolo di vie di fatto e minaccia (inc. MP __________). Dopo l’audizione in polizia delle parti, e ricevuto il rapporto 20/22.4.2005, il sostituto procuratore pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere in data 23.4.2005 (NLP __________) per recesso di querela.

2.

Con la presente richiesta l’istante chiede copia dei verbali di polizia. Il Ministero pubblico non ha formulato osservazioni, mentre PI 1 si è opposto all’accoglimento della richiesta.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

4.

Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale denunciato/querelato) al procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5.

Nel presente caso, non è dato nessun motivo che possa rovesciare la presunzione di un interesse giuridico legittimo, ritenuto che la decisione di non luogo a procedere, intervenuta per recesso di querela, non è stata evidentemente preceduta da un deposito atti, di modo che le parti non hanno avuto accesso agli atti dell’incarto.

6.

L’istanza è accolta. I verbali saranno inviati in allegato alla copia della presente decisione destinata all’istante.

7.

Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate; le spese sono contenute al minimo.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 27 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.