Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2006.435

Istanza di ispezione degli atti. tribunale cantonale delle assicurazioni quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

18 dicembre 2006

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Andrea Pedroli, Matteo Cassina (in sostituzione di Raffaele Guffi e Ivano Ranzanici, esclusisi)

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16.11.2006 presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti del procedimento penale inc. TPC __________ a carico dell’avv. PI 1, __________, per estrarre copia degli atti necessari al giudizio amministrativo;

richiamate le osservazioni 21.11.2006 del procuratore pubblico Maria Galliani, con le quali comunica il proprio nulla osta all’accoglimento dell’istanza;

richiamate le osservazioni 21/22.11.2006 dell’avv. PI 1, mediante le quali comunica di non opporsi alla richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

Presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) sono pendenti diverse procedure ricorsuali aventi per oggetto azioni risarcitorie ex art. 52 LAVS relative all’__________, di cui l’avv. PI 1 era presidente, ed in relazione alla quale ha commesso degli illeciti penali oggetto del procedimento penale inc. TPC __________.

2.

La richiesta di accesso agli atti è riferita alla compulsazione degli atti penali ed all’acquisizione agli atti da parte del TCA di quei documenti che risultassero necessari per il giudizio amministrativo. Né il procuratore pubblico né l’avv. PI 1 si sono opposti alla domanda.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione.”

4.

Nel presente caso è pacifico il legame tra l’incarto penale di cui si chiede la visione degli atti e le azioni risarcitorie pendenti presso il TCA. È quindi pacificamente dato un interesse giuridico legittimo.

5.

L’istanza è accolta. L’accesso agli atti avverrà presso il TPC e potranno essere fotocopiati gli atti che il giudice delegato riterrà necessari per il giudizio amministrativo.

6.

Considerata l’autorità istante, si rinuncia a prelevare la tassa di giustizia e le spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visito l’art. 27 CPP,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

3.

PI 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 27 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, Art. 52 — letto nella versione del 1 aprile 2006; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 dicembre 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 giugno 2009, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 giugno 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.