Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2006.475

Assistenza internazionale in materia penale. ricorso contro la decisione di chiusura. legittimazione

Rubrum

Incarto n.

Lugano

16 maggio 2007

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Rocco Filippini, vicecancelliere

sedente per statuire sul ricorso 15/18.12.2006 presentato da

RI 1

patr. da: PR 1

contro

la decisione di chiusura 14.11.2006 (art. 80d AIMP) emanata dal procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi nel quadro del procedimento di assistenza internazionale in materia penale dipendente da commissione rogatoria 10.3.2006 della __________ (inc. Rog. __________);

richiamate le osservazioni 8.1.2007 del procuratore pubblico, con le quali si rimette al giudizio di questa Camera in merito al requisito della doppia punibilità, mentre contesta la postulata violazione dell’obbligo di procedere alla cernita della documentazione;

richiamate le osservazioni 16/22.1.2007 dell’Ufficio federale di giustizia, con le quali contesta la legittimazione della ricorrente e chiede che il ricorso venga dichiarato irricevibile;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto

a. Il medesimo complesso di fatti è già stato oggetto di tre procedimenti penali da parte delle autorità penali ticinesi, conclusisi con tre distinti decreti di non luogo a procedere (NLP __________, __________ e __________). L’istanza di promozione dell’accusa presentata contro quest’ultimo decreto di non luogo a procedere (NLP __________) è stata evasa da questa Camera con odierno giudizio (inc. CRP __________).

Fatta questa premessa, in merito alla ricostruzione dei fatti si rimanda ai precedenti giudizi, limitandosi in questa sede a trattare gli aspetti specifici della presente procedura, conformemente al principio di economia processuale.

b. Dopo i primi due decreti di non luogo a procedere (NLP __________ e __________), il 10.3.2006 è pervenuta al Ministero pubblico una richiesta di assistenza internazionale in materia penale da parte della __________, rubricata quale inc. Rog. __________.

c. In data 13.3.2006, il Ministero pubblico ha emanato una decisione di entrata in materia e esecuzione (art. 80A AIMP). Con la stessa ha ordinato l’identificazione ed il sequestro di una relazione bancaria intestata alla __________ presso la Banca __________, nonché la perquisizione ed il sequestro di documenti presso tre fiduciarie.

Dalla documentazione trasmessa al Ministero pubblico dalla banca, risulta che avente diritto economico della relazione intestata alla __________ sono tre persone fisiche, tra le quali __________ e __________.

d. Con decisione di chiusura 14.11.2006, il procuratore pubblico ha accolto la richiesta di assistenza e disposto la trasmissione di buona parte degli atti raccolti in esecuzione della rogatoria, segnatamente della documentazione bancaria relativa alla __________, degli scritti e della documentazione inviata dalle fiduciarie interpellate, così come di un verbale di audizione con i relativi allegati.

e. Con tempestivo gravame, la __________ postula l’annullamento della decisione di chiusura: in via principale chiede di rifiutare l’assistenza e, in via subordinata, di rinviare gli atti al procuratore pubblico.

La ricorrente, che si ritiene legittimata in quanto una parte della documentazione la riguarderebbe direttamente, contesta anzitutto l’adempimento della condizione della doppia punibilità. A tal proposito censura l’operato del procuratore pubblico, in particolare per aver ritenuto adempiuto (sia nella decisione di entrata in materia, non impugnabile, sia in quella di chiusura, ribadendo l’ammissibilità della domanda) il requisito della doppia punibilità con riferimento all’art. 146 CP, rinviando alle decisioni prolate da questa Camera in data 3.9.2004 (inc. CRP __________), 12.5.2006 (inc. CRP __________) e 28.11.2006 (inc. CRP __________), nonché alla decisione 10.3.2006 del giudice dell’istruzione e dell’arresto (inc. Giar __________). A titolo subordinato, la ricorrente censura invece la violazione dell’obbligo di cernita della documentazione raccolta in esecuzione della domanda rogatoriale, ciò che comporterebbe il rinvio degli atti al Ministero pubblico.

f. Nelle proprie osservazioni, il procuratore pubblico si rimette al giudizio di questa Camera in merito al requisito della doppia punibilità. Con riferimento all’asserita violazione dell’obbligo di procedere alla cernita dei documenti, ritiene invece che la censura sia stata sollevata in dispregio della buona fede procedurale, non avendo la ricorrente esercitato tempestivamente tale diritto.

g. Nelle proprie osservazioni, l’Ufficio federale di giustizia contesta la legittimazione della ricorrente, concludendo per l’inammissibilità del ricorso. Con riferimento all’ampia giurisprudenza esistente, a suo dire la ricorrente non sarebbe direttamente e personalmente toccata in un interesse degno di protezione: in primo luogo in quanto non è titolare del conto bancario ed in secondo luogo in quanto l’ulteriore documentazione di cui è stata disposta la trasmissione era detenuta da terzi. Irrilevante risulta infine il fatto che tali documenti contengano informazioni relative alla ricorrente stessa.

in diritto

1.

Preliminarmente deve essere esaminato il quesito relativo alla legittimazione della ricorrente, con riferimento a quelle che sono le risultanze che la decisione di chiusura intende trasmettere, ovvero alla documentazione bancaria, alla documentazione acquisita presso le fiduciarie, nonché al verbale d’interrogatorio con i relativi allegati.

2.

Secondo l’art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa.

3.

Per quanto concerne la documentazione bancaria, la legittimazione a ricorrere è riconosciuta solo al titolare di un conto bancario di cui siano chieste informazioni o alla persona direttamente sottoposta ad una misura coercitiva (perquisizione, sequestro, interrogatorio).

Nel presente caso, è pacifico che la ricorrente non è titolare della relazione presso la Banca __________: essa neppure è ADE. In relazione ai documenti bancari di cui al punto 2.1. della decisione impugnata, alla ricorrente difetta certamente la legittimazione.

4.

Con riferimento ai verbali di interrogatorio, secondo la giurisprudenza la legittimazione spetta, di massima, unicamente al teste sottoposto direttamente alla misura coercitiva, e solo nella misura in cui sia chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o si prevalga del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258). Un terzo, per contro, non è, di principio, legittimato a contestare la consegna di un verbale di audizione, neppure quando le informazioni ivi contenute lo tocchino personalmente (DTF 130 II 162).

In concreto, in relazione al verbale di cui al punto 2.4. della decisione impugnata, ne discende che alla ricorrente difetta certamente la legittimazione.

5.

Per la restante documentazione acquisita presso diverse fiduciarie, come ricordato dall’Ufficio federale di giustizia nelle sue osservazioni, la giurisprudenza nega la legittimazione al terzo che censura la trasmissione di documenti di cui non è detentore, anche se detti documenti lo riguardano (R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 2004, n. 310 p. 356).

Di modo che, con riferimento ai documenti di cui ai punti 2.2., 2.3., 2.5., 2.6. e 2.7. della decisione impugnata, alla ricorrente difetta certamente la legittimazione.

6.

Da quanto precede, consegue che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, per difetto di legittimazione.

Conformemente a quanto stabilito dal Tribunale federale in una recente sentenza, l’inammissibilità del ricorso esclude l’esame nel merito delle censure sollevate dai ricorrenti (decisione TF 1A.282/2005 del 30.4.2007), non senza pertinenza in relazione alla doppia punibilità ed all’obbligo di cernita.

7.

Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli articoli di legge applicabili,

pronuncia

1.

Il ricorso è irricevibile.

2.

La tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 1'100.-- (millecento), sono poste a carico della RI 1, __________.

3.

Rimedio di diritto

Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dall’intimazione (art. 84 LTF).

4.

Intimazione:

terzi implicati

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente Il segretario

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 146 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 84 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale, Art. 80A, Art. 80d e Art. 80h — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 febbraio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 marzo 2019, 1 giugno 2021, 1 luglio 2021, 1 settembre 2023 e 1 gennaio 2024.