Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2006.482

Istanza di ispezione degli atti. divisione degli interni sez. dei permessi e immigrazione quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

14 febbraio 2007

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 19/21.12.2006 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere copia del decreto d’accusa DA __________;

richiamate le osservazioni 29.12.2006/2.1.2007 del procuratore pubblico Antonio Perugini, con le quali comunica di non avere obbiezione di sorta;

ritenuto che PI 1, interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

Nel quadro di un procedimento penale a carico di PI 1 per titolo di grave infrazione alle norme della circolazione (inc. MP __________), il Ministero pubblico ha emanato in data __________ un decreto d’accusa (DA __________) cresciuto in giudicato.

2.

Con la presente richiesta, la sezione istante, quale autorità competente a rilasciare le autorizzazioni in base alla Legge sulle attività private di investigazione e sorveglianza (Lapis), chiede di ricevere copia del decreto d’accusa surriferito. Il procuratore pubblico ha comunicato di non avere obbiezioni, mentre che l’interessato, interpellato, non ha presentato osservazioni.

3.

Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente caso è dato certamente un interesse giuridico legittimo a favore della sezione istante in relazione alle competenze in materia di autorizzazione e di revoca previste dagli art. 6 e 9 Lapis e dall'art. 1 del regolamento del 17.12.1976 (Rapis).

5.

L’istanza è accolta. Fotocopia del decreto d’accusa (DA __________) è inviata in allegato alla copia della presente decisione destinata alla sezione istante.

6.

In considerazione della persona istante e dello scopo perseguito, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 27 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.