Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2007.336

Istanza di ispezione degli atti

Rubrum

Incarto n.

Lugano

12 novembre 2007/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 10/11.9.2007 presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere il richiamo di un incarto penale in sede amministrativa;

richiamate le osservazioni 14.9.2007 del sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani con le quali comunica di non avere motivi per opporsi alla richiesta;

richiamato lo scritto 17/18.9.2007 del patrocinatore di PI 2 con cui chiede a questa Camera di invitare la parte istante a produrre gli scritti menzionati nell’istanza;

richiamato lo scritto 18.9.2007 di questa Camera mediante il quale si è fatto presente al patrocinatore di PI 2 che gli atti dell’incarto penale erano a disposizione presso la cancelleria;

preso atto che PI 2 non ha presentato altre osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito di una decisione di revoca di un permesso di soggiorno per presunte false attestazioni che sarebbero state fornite alle autorità __________ per ottenere un documento di legittimazione, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (MP __________) a carico di PI 2 conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del 5.9.2007 (NLP __________).

2.

Con la propria richiesta, il Servizio istante, presso il quale è pendente un ricorso contro la decisione di revoca del permesso di soggiorno, chiede di poter consultare l’intero incarto penale. Il sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non avere motivi per opporsi, mentre PI 2 ha chiesto di invitare il __________ a produrre i documenti menzionati nell’istanza del 10/11.9.2007, adducendo di non essere in grado di osservare. Allo scritto di questa Camera con cui comunicava che gli atti del procedimento penale erano a disposizione presso questa Camera, PI 2 non ha dato più alcun seguito.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente caso, la richiesta è formulata dal __________, con riferimento al ricorso relativo alla decisione di revoca del permesso di soggiorno, che pure aveva dato origine al procedimento penale. C’è quindi pacificamente un nesso tra le due procedure, ritenuto che il procedimento penale si è nel frattempo concluso con un decreto di non luogo a procedere motivato per esteso.

La richiesta di accesso agli atti fa riferimento agli art. 18 LPamm (sull’accertamento dei fatti) e all’art. 5 LALPS (sulla comunicazione tra autorità amministrative e giudiziarie di informazioni che risultano utili e necessarie per una corretta applicazione della legge in questione). La richiesta è di principio fondata su un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

5.

Il patrocinatore di PI 2 ha chiesto di invitare il Servizio istante a produrre i documenti menzionati nell’istanza. Si tratta (almeno in due casi) di scritti del Ministero pubblico al Servizio istante: il primo (AI 10) per richiedere l’invio in sede penale dell’incarto amministrativo, ed il secondo (AI 16) per ritornare l’incarto all’autorità amministrativa. I documenti, nell’incarto penale, erano visionabili presso la cancelleria. Nessuna presa di posizione da parte di PI 2 è pervenuta.

6.

L’istanza può essere di principio accolta. Dopo la crescita in giudicato della presente decisione, gli atti dell’incarto penale potranno essere visionati presso il Ministero pubblico, con la facoltà di estrarre copie degli atti.

7.

Dato l’obbligo di assistenza tra autorità amministrative e penali, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1

2. PI 2

patr. da: PR 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 27 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 81 e Art. 100 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.