Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2007.395

Istanza di ispezione degli atti

Rubrum

Incarto n.

Lugano

12 novembre 2007/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 9/12.10.2007 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale;

richiamate le osservazioni 17/18.10.2007 del procuratore pubblico Luca Maghetti, con le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;

richiamate le osservazioni 18/19.10.2007 del patrocinatore del dr. PI 1, con le quali non contesta l’esistenza di un legittimo interesse giuridico, ma chiede che l’accesso agli atti avvenga alla fine dell’inchiesta, subordinatamente, dopo che l’accusato ed i suoi patrocinatori abbiano avuto accesso agli atti del procedimento penale;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico del dr. PI 1 (inc. MP __________). In questo ambito, con scritto 2.10.2007 il procuratore pubblico Luca Maghetti ha segnalato alla __________ l’esistenza di un traffico di farmaci non contabilizzato, in relazione all’uso dopante di detti prodotti.

2.

Conseguentemente, la Divisione istante chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento penale. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre il patrocinatore del dr. PI 1 chiede di posticipare l’accesso agli atti alla fine dell’inchiesta, in ogni caso successivamente alla concessione dell’accesso agli atti del procedimento da parte del procuratore pubblico all’accusato ed alla difesa.

3.

Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

L’art. 27 CPP istituisce una procedura specifica (per l’ispezione atti) applicabile a titolo sussidiario, come emerge chiaramente dall’inizio del testo della disposizione: “Oltre i casi previsti dal presente codice,(…)”. Occorre chiedersi se altre norme del CPP siano applicabili in tema di ispezione degli atti. Il CPP contiene delle norme relative all’accesso agli atti ad opera delle parti ad un procedimento aperto (ad esempio, art. 58 cpv. 1, 59 cpv. 1 e 79 cpv. 2 CPP). Al contrario non prevede invece una specifica norma per l’accesso agli atti da parte di terzi: a questi, come del resto alle parti dopo la chiusura del procedimento, si applica la procedura dell’art. 27 CPP. Questo appare anche dai lavori legislativi, che hanno esteso il campo di applicazione dell’art. 27 CPP, come risulta in particolare dalla modifica della nota marginale (inizialmente “Ispezione degli atti dopo il processo”, modificato in “Ispezione degli atti”; cfr. Rapporto 8.11.1994 della Commissione speciale del Gran Consiglio, p. 19).

4.

Non essendo di regola l’autorità fiscale parte ad un procedimento penale (tranne nei casi di frode fiscale), ma sostanzialmente terzo, la decisione relativa ad una sua richiesta di informazioni riguardo ad un incarto penale compete a questa Camera in virtù dell’art. 27 cpv. 1 CPP (decisione CRP del 4.7.2006, inc. __________). Questa Camera non solo decide l’ammissibilità o meno della richiesta, ma è competente pure per fissare le modalità di ispezione degli atti (art. 27 cpv. 2 CPP).

5.

Nel presente caso, in considerazione degli elementi illustrati dal procuratore pubblico nelle sue segnalazioni del 2.10.2007, nonché della presa di posizione della persona interessata, si deve concludere all’esistenza di un interesse giuridico legittimo a favore della Divisione.

6.

L’istanza è di principio accolta. Dopo la crescita in giudicato della presente decisione, e dopo la concessione dell’accesso agli atti dell’incarto penale a favore dell’accusato e della sua difesa, la __________ istante potrà compulsare gli atti del procedimento penale ed estrarre copie degli stessi presso il Ministero pubblico di Lugano, limitatamente a quelli pertinenti ad un corretto accertamento fiscale.

Non si giustifica al contrario di attendere la fine dell’istruttoria e l’emissione dell’atto d’accusa o dell’atto di abbandono per concedere solo successivamente l’accesso agli atti alla __________ istante, in quanto la procedura fiscale richiederà un certo tempo e permetterà al contribuente di fornire una visione chiara e completa dell’intera fattispecie.

7.

Considerati gli artt. 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID e 185 LT, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli artt. 27 CPP, 112 LIFD, 39 cpv. 3 LAID, 185 LT ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

terzi implicati

1. PI 1

1 patr. da: PR 1

2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 27, Art. 58, Art. 59 e Art. 79 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 81 e Art. 100 — letto nella versione del 1 aprile 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale sull’imposta federale diretta, Art. 112 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 dicembre 2007, 1 marzo 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 gennaio 2024, 1 marzo 2024, 16 maggio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 2 settembre 2026.
  • Legge federale sulle tasse di bollo, Art. 185 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 luglio 2010, 1 marzo 2012, 28 dicembre 2012, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023 e 1 gennaio 2024.