Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2007.480

Istanza di ispezione degli atti. Commissione tutoria regionale quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

21 gennaio 2008/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16.11/5.12.2007 presentata dalla

IS 1, ,

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa in data 4/5.12.2007 a questa Camera per evasione, preavvisandola favorevolmente per il rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 23.5.2007;

ritenuto che PI 2 e PI 3, interpellati, non hanno presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

In relazione ad una lite famigliare, il Ministero pubblico ha avviato un procedimento penale (inc. MP __________) attualmente ancora pendente.

2.

La __________ istante si sta occupando della famiglia PI 2 e, saputo di interventi della polizia, ha chiesto di conoscerne gli estremi. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente l’invio del rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria del 23.5.2007, mentre gli interessati, interpellati, non hanno preso posizione.

3.

L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione”.

4.

Nella fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. Trattasi infatti dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 311 e 315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni personali con i genitori. I documenti richiesti appaiono utili oltre che necessari per permettere alla IS 1 di svolgere il suo compito con piena cognizione di causa.

5.

L’istanza è accolta. Copia del rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria 23.5.2007 sarà trasmessa in allegato alla presente decisione, vista l’assenza di opposizioni.

6.

Considerato che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L'istanza è accolta.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

terzi implicati

1.

PI 1

2.

PI 2

3.

PI 3

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 27 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Codice civile svizzero, Art. 275, Art. 311 e Art. 315 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 luglio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.