Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2008.240

Istanza di ispezione degli atti. Amministrazione federale delle dogane quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

14 ottobre 2008/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 24/25.7.2008 presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale;

richiamate le osservazioni 28/29.7.2008 di PI 2, che tramite il proprio patrocinatore si oppone all’accesso agli atti richiesto;

richiamati i preavvisi favorevoli 31.7.2008 (per PI 4), 6.8.2008 (per +PI 5) e 29.8.2008 (per PI 2) del procuratore pubblico Luca Maghetti;

richiamate le osservazioni 7/8.8.2008 del patrocinatore di PI 5, con le quali si rimette al giudizio di questa Camera;

richiamate le osservazioni 7/8.8.2008 del patrocinatore di PI 4, con le quali si oppone all’accoglimento della richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

Il Ministero pubblico ha aperto diversi procedimenti penali in relazione alla vendita ed all’esportazione di sostanze farmaceutiche (inc. MP __________ per PI 2, __________ per PI 4, __________ per PI 5).

2.

La IS 1 ha aperto delle indagini per presunta importazione ed esportazione illegale di farmaci a carico di PI 2, PI 4 e PI 5, oltre che di alcune persone giuridiche (inc. __________, __________). Con riferimento ai procedimenti penali in corso a carico delle medesime persone, e con riferimento all’art. 30 DPA, la Sezione istante chiede di poter ispezionare gli atti dei procedimenti penali. Il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta, mentre due parti si sono opposte all’accoglimento della medesima.

3.

Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Il Servizio istante ha aperto delle indagini sulle medesime persone oggetto dei procedimenti penali surriferiti in relazione ad ipotizzate violazioni alla Legge sulle dogane (art. 127 LD) ed alla Legge concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA). Con riferimento agli art. 128 LD e 88 LIVA per la competenza ed agli art. 30 DPA, 114 LD e 27 CPP per la collaborazione tra autorità e la visione degli atti, la Sezione istante chiede di aver accesso agli atti delle inchieste penali.

Una parte si oppone considerando prematura la richiesta, in considerazione del fatto che neppure le parti hanno accesso agli atti, ciò che non dovrebbe pertanto essere concesso a terzi. Un’altra parte si oppone con riferimento alla segretezza dell’istruttoria (art. 177 CPP), oltre che per assenza di un legittimo interesse giuridico (art. 27 CPP), nonché per assenza di una formale decisione di apertura, da parte del Servizio istante, del procedimento amministrativo.

5.

Nel presente caso, considerata l’esistenza di indagini, e richiamati gli art. 30 DPA e 114 LD, è pacifico che siano date le premesse per riconoscere un legittimo interesse giuridico a favore del Servizio istante, ritenuto come i fatti alla base delle inchieste penali possono avere una rilevanza anche nell’ottica della LD e della LIVA.

Nulla cambia a questa conclusione l’eventuale assenza di una formale decisione di apertura delle indagini o la possibilità di reperire informazioni anche con altri atti d’inchiesta.

L’autorizzazione giusta l’art. 27 CPP fa inoltre decadere i limiti posti dall’art. 177 CPP.

6.

L’istanza di accesso agli atti è accolta. Considerata la legittima obbiezione sollevata da un resistente (riferita al temporaneo mancato accesso agli atti delle parti), il Servizio istante potrà avere accesso agli atti delle inchieste penali unicamente dopo che tale diritto è stato riconosciuto alle parti, ed in particolare agli accusati o, in un caso, agli eredi.

7.

Considerati il carattere pubblico della Sezione istante e lo scopo della richiesta, si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia e le relative spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 27 e Art. 177 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 81 e Art. 100 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto, Art. 88 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 1 giugno 2011, 1 gennaio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 marzo 2013, 12 marzo 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 10 maggio 2016, 1 luglio 2016, 1 maggio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 27 febbraio 2025 e 31 marzo 2025.
  • Legge sulle dogane, Art. 114, Art. 127 e Art. 128 — letto nella versione del 1 luglio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 ottobre 2009, 1 aprile 2011, 1 giugno 2011, 1 gennaio 2012, 1 febbraio 2013, 1 agosto 2016, 15 settembre 2018, 1 gennaio 2022, 1 settembre 2022 e 1 settembre 2023.
  • Legge federale sul diritto penale amministrativo, Art. 30 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 febbraio 2009, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 gennaio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2023 e 1 settembre 2023.