Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2008.346

Istanza di ispezione degli atti. terzo quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

26 novembre 2008

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3/4.11.2008 presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

Con esposto 31.7.2008 __________ __________ ha denunciato ignoti agenti della polizia comunale di __________ per titolo di “(…) abuso di autorità + altro che il P.P. individuerà” (denuncia 31.8.2008, AI 1, inc. NLP __________) per aver “bloccato” e rimosso un furgoncino di sua proprietà.

Con scritto 13.8.2008 __________ __________ ha inoltre querelato ignoti agenti della polizia comunale di __________ per titolo di “(…) danneggiamento, (…), nella rimozione” del veicolo sopraccitato (scritto 13.8.2008, AI 3, inc. NLP __________).

In data 12.9.2008 il procuratore generale ha decretato il non luogo a procedere in ordine al suddetto procedimento penale, in assenza di elementi penalmente rilevanti (NLP __________).

Questa decisione è stata confermata con giudizio 9.10.2008 di questa Camera (inc. CRP __________).

Il 6.10.2008 __________ __________ e l’Associazione __________, __________, hanno presentato un’istanza giusta gli art. 291 ss. CPC presso la Pretura di __________ contro la qui istante.

Il pretore ha citato le parti presso i suoi uffici, lunedì 1.12.2008, per procedere alla discussione (citazione 22.10.2008, inc. __________ della Pretura di __________, annessa all’istanza 3/4.11.2008 2008).

2.

Con la presente istanza la IS 1 chiede di poter compulsare gli atti di cui al surriferito procedimento penale, essendo stata convenuta in giudizio presso la Pretura di __________ da __________ __________, precisando tra l’altro di avere rimosso, su incarico della polizia, il veicolo di sua proprietà.

3.

Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente caso è data certamente una connessione tra il surriferito procedimento penale (inc. NLP __________) e il procedimento civile in corso (inc. __________): in effetti, la rimozione dell’autovettura di proprietà di __________ __________ è oggetto di entrambi i procedimenti.

Siccome il procedimento civile è pendente presso la Pretura di __________, gli atti del procedimento penale potranno essere richiamati in quella sede.

5.

L’istanza, essendo prematura, è respinta. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra disposizione applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è respinta siccome prematura.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 27 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 81 e Art. 100 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 291 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.