Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2008.51

Istanza di ispezione degli atti. SECO quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

8 aprile 2008/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 5/14.2.2008 presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un incarto penale relativo ad un commerciante ambulante;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 13/14.2.2008, preavvisandola favorevolmente;

richiamate le osservazioni 21/22.2.2008 del patrocinatore di PI 2, con le quali comunica di non opporsi all’accoglimento della richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A carico di PI 2 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con un decreto d’accusa del 20.7.2004 (DA __________) cresciuto in giudicato a seguito del ritiro dell’opposizione. Altri due procedimenti sono stati aperti e non sono ancora conclusi: MP __________ e __________.

2.

Con la presente istanza, il __________, nell’ambito delle sue funzioni, chiede di poter esaminare gli atti penali, in relazione all’attività di commerciante ambulante. Il sostituto procuratore pubblico e l’interessato (per il tramite del proprio patrocinatore) hanno dato il loro accordo all’accoglimento della richiesta.

3.

Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – "oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente caso, considerato anche il tenore dell’art. 7 cpv. 2 della LCAmb (RS 943.1), è data certamente una legittimazione da parte dell’autorità istante ad esaminare gli atti del procedimento a carico di PI 2.

5.

L’istanza è accolta. Un rappresentante del __________ potrà esaminare gli atti del procedimento presso il Ministero pubblico ed estrarre copie.

6.

Considerata la funzione di autorità pubblica dell’entità istante, si rinuncia alla tassa di giustizia e al carico delle spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 27 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sul commercio ambulante, Art. 7 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013 e 1 luglio 2018.