Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2008.88

Istanza di ispezione degli atti. eredi quali istanti

Rubrum

Incarto n.

Lugano

16 maggio 2008

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 13/14.3.2008 presentata dagli

IS 1

patr. da: PR 2

tendente ad ottenere copia di un decreto d’accusa a carico di PI 2;

richiamate le osservazioni 20.3.2008 del procuratore pubblico Luca Maghetti, che preavvisa favorevolmente la richiesta;

richiamate altresì le osservazioni 8/9.4.2008 dell’avv. PR 1, patrocinatore di PI 2, che aderisce alla presa di posizione del procuratore pubblico;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito di un incidente sul lavoro accaduto il 6.12.2006 e nel quale ha perso la vita IS 1, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del 10.12.2007 per l’ipotesi di reato di omicidio colposo (__________), e con un decreto d’accusa di medesima data (__________7) a carico di PI 2 per titolo di violazione delle regole dell’arte edilizia. Se il non luogo è stato intimato agli eredi qui istanti, il decreto d’accusa è stato inviato unicamente all’accusato.

2.

Con la presente istanza, gli eredi del defunto __________ __________ chiedono di ricevere copia del decreto d’accusa. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ed il patrocinatore di PI 2 hanno preavvisato favorevolmente la richiesta.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nel presente caso, è dato certamente un interesse giuridico legittimo degli eredi istanti a conoscere, oltre che il testo del decreto di non luogo a procedere (a loro già intimato) anche il contenuto del decreto d’accusa surriferito.

5.

L’istanza è accolta. Fotocopia del decreto d’accusa sarà allegata alla copia della presente decisione inviata agli eredi istanti.

6.

La tassa di giustizia e le spese sono contenute al minimo.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta.

2.

La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico degli IS 1, c/o avv. PR 2, __________.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 27 — letto nella versione del 1 gennaio 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.