Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2009.31

Istanza di ispezione degli atti. Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

4 marzo 2009/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Andrea Pedroli, Stefano Bernasconi (in sostituzione di Raffaele Guffi e Ivano Ranzanici, esclusisi)

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 28.1.2009 presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione ad accedere agli atti di un incarto penale;

richiamate le osservazioni 17/18.2.2009 del patrocinatore di __________ __________, avv. __________ __________, __________, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare e che il suo assistito non si oppone alla richiesta;

richiamate altresì le osservazioni 19/20.2.2009 del patrocinatore di __________ __________, avv. __________ __________, __________, che comunica di non avere osservazioni da formulare;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

In data 10.11.2006 il presidente della Corte delle assise correzionali di __________, giudice Claudio Zali, ha dichiarato __________ __________ e __________ __________ (entrambi membri della __________, __________, __________) autori colpevoli di ripetuta falsità in documenti, prosciogliendo entrambi dall’imputazione di ripetuta truffa, e li ha condannati alla pena di dieci mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni (sentenza 10.11.2006, inc. __________).

2.

Presso il IS 1 è pendente un ricorso presentato dall’avv. __________ __________, allora direttore della __________, __________, __________, inerente alla responsabilità del datore di lavoro ex art. 52 LAVS (inc. __________).

3.

Con la presente istanza il vicepresidente del IS 1 Raffaele Guffi chiede a questa Camera l’autorizzazione a poter consultare gli atti dell’incarto penale TPC __________, a poter estrarre copia dei documenti necessari ai fini del giudizio e a poter trasmettere gli stessi alle parti implicate nella suddetta procedura. Rileva che nell’ambito del procedimento di cui all’inc. __________ occorre stabilire se, come sostenuto dall’avv. __________ __________, __________ __________ e __________ __________ lo avrebbero effettivamente ingannato, mediante la falsificazione di documentazione e della firma, sull’andamento della società e in particolare sulla questione riguardante il pagamento degli oneri sociali.

Come esposto in entrata, __________ __________ e __________ __________ hanno comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla surriferita istanza.

4.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

5.

Nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dal vicepresidente del IS 1 nella sua istanza e la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti dell’incarto penale – è certamente dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

In effetti, già dalla lettura della sentenza di condanna 10.11.2006 emerge che l’incarto penale TPC __________ potrebbe essere utile ai fini del procedimento pendente presso il IS 1.

In siffatte circostanze, questa Camera autorizza un giudice, oppure un vicecancelliere, del IS 1 ad accedere all’intero incarto penale __________ presso il Tribunale penale cantonale, concordando i tempi di accesso con i collaboratori della cancelleria, compatibilmente con i loro impegni.

Il giudice rispettivamente il vicecancelliere è, se necessario, autorizzato a fotocopiare esclusivamente i documenti utili ai fini del procedimento ricorsuale di cui all’incarto __________ pendente presso il IS 1.

6.

L’istanza è accolta ai sensi del precedente considerando.

Richiamato l’art. 32 LPGA, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 27 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, Art. 52 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2009, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 giugno 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, Art. 32 — letto nella versione del 1 agosto 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 ottobre 2019, 1 gennaio 2021, 18 giugno 2021, 10 novembre 2021, 1 gennaio 2022 e 1 gennaio 2024.