Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2009.396

Istanza di ispezione degli atti

Rubrum

Incarto n.

Lugano

22 gennaio 2010/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 16/22.10.2009 presentata da

IS 1 ,

tendente ad ottenere copia di una decisione in materia penale relativa ad un curatelato;

premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 22/23.10.2009;

ritenuto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.Con decreto d’accusa del 10.9.2008 (DA ) PI 2 è stato condannato per ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione dei dati. Nel decreto d’accusa è stato condannato anche al pagamento delle spese e ad un versamento alla parte civile.

2.Con la presente richiesta, IS 1, nella sua veste di curatore volontario (come risulta dalla decisione del 27.3.2006 della Commissione tutoria regionale con sede a ), chiede di poter conoscere il dettaglio della sentenza emessa con decreto d’accusa.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.Nel presente caso appare pacifico come il curatore, incaricato tra l’altro di “amministrare i beni ed i redditi di proprietà del curatelato ed assisterlo e consigliarlo nella sua difficile situazione finanziaria” (decisione 27.3.2009 della Commissione tutoria regionale con sede a ), abbia un legittimo interesse giuridico a conoscere il dettaglio della condanna per decreto d’accusa, che in sostanza si limita ai dispositivi, in particolare quelli relativi alle aliquote, alle spese ed alla rifusione alla parte civile.

5.L’istanza è pertanto accolta. Fotocopia del DA del 10.9.2008 sarà allegata alla presente decisione destinata all’istante.

6.Considerata la funzione ufficiale dell’istante, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 27 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.