Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2009.430

Istanza di ispezione degli atti

Rubrum

Incarto n.

Lugano

22 gennaio 2010/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Valentina Item, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 17/24.11.2009 presentata dalla

IS 1

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale riferito ad un richiedente la nazionalità svizzera;

premesso che la richiesta è stata erroneamente inviata al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 23/24.11.2009;

richiamate le osservazioni 27/30.11.2009 del procuratore pubblico Mario Branda mediante le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;

richiamate le osservazioni 1/3.12.2009 di PI 2 mediante le quali si dichiara d’accordo all’accesso richiesto;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito di un esposto verbale del 26.3.2002, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________). L’incarto è stato trasmesso per trattazione alla polizia cantonale in data 5.6.2002. Il Ministero pubblico ha sollecitato in due occasioni (in data 1.12.2003 e 5.12.2005) informazioni circa lo stadio dell’inchiesta. Con decisione 7.9.2007, il Ministero pubblico ha emanato un decreto di non luogo a procedere (NLP __________ per intervenuta prescrizione. L’informazione è stata data anche all’Ufficio di vigilanza sullo stato civile in data 10.3.2008.

2.

Con la presente istanza, il presidente della IS 1 del Gran Consiglio chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento, onde poter valutare il grado di integrazione di PI 2, richiedente la nazionalità svizzera. Il procuratore pubblico e l’interessato hanno entrambi preavvisato favorevolmente la richiesta.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.

Nel presente caso, considerato il consenso in particolare espresso da PI 2 all’accesso agli atti richiesto, questa Camera può ammettere e non deve approfondire più di tanto l’esistenza di un interesse giuridico legittimo, come fatto in precedenti decisioni relative a pratiche di naturalizzazione.

5.

L’istanza è accolta. Un membro o un rappresentante della IS 1 potrà pertanto visionare gli atti presso la cancelleria di questa Camera, previo contatto telefonico per concordare la data e l’ora.

6.

Considerata la funzione della __________ istante non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 27 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.