Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2009.450

Istanza di ispezione degli atti. Parte quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

18 dicembre 2009/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente)

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3/7.12.2009 presentata da

IS 1

IS 2

IS 3

IS 4

tutti patr. da: PR 1

tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti di cui all'incarto penale MP __________, nel frattempo archiviato;

premesso che la richiesta è pervenuta al Ministero pubblico il 3.12.2009, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera preavvisandola favorevolmente;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito della querela 22/23.7.2008 presentata da __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di IS 1, IS 2, IS 3 e IS 4, per le ipotesi di reato di diffamazione e calunnia (inc. MP __________). Il procedimento si è concluso con il decreto di non luogo a procedere 5.11.2009 (NLP __________).

2.

Con la presente istanza IS 1, IS 2, IS 3 e IS 4 chiedono di poter avere accesso agli atti del procedimento penale sopraindicato. Come esposto in entrata, il Ministero pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Nelle fattispecie in esame, pur essendo stati i qui istanti parte (quale indiziati) nel procedimento nel frattempo terminato, essi devono seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).

Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

5.Nel caso in esame è pacifico l’interesse giuridico legittimo dei qui istanti ai sensi dell’art. 27 CPP ad ottenere l'accesso agli atti di cui all’incarto penale MP __________, che peraltro li ha interessati personalmente in qualità di indiziati.

L’istanza è quindi accolta. Gli atti potranno essere esaminati presso la cancelleria del Ministero pubblico.

6.

Tassa di giustizia e spese, contenute al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste, in solido, a carico di IS 1, __________, IS 2, __________, IS 3, __________, e IS 4, __________.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 27 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.