Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2009.51

Istanza di ispezione degli atti. curatore quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

20 febbraio 2009/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 2/6.2.2009 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere copia di un incarto penale concernente il suo curatelato;

premesso che la richiesta 2.2.2009 è pervenuta al Ministero pubblico il 6.2.2009, che l’ha trasmessa, per competenza, a questa Camera, con scritto 10/11.2.2009, segnalando di non avere osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

Con scritto 18.6.2007 la __________, sede di __________ (di seguito __________), richiamando la sua risoluzione 22/23.5.2007, ha confermato che IS 1 è stata nominata curatrice di __________ (__________) ai sensi dell’art. 394 CC (secondo cui ad un maggiorenne può essere nominato un curatore a sua istanza, quando esistano le condizioni per la sua tutela volontaria). La __________ ha precisato che il compito della curatrice è di gestire gli aspetti patrimoniali e amministrativi del curatelato, con la facoltà di assumere tutte le informazioni inerenti al suo patrimonio, di aprire o di chiudere conti, di stipulare o disdire contratti di locazione per cassette di sicurezza (cfr. copia "Credenziale" 18.6.2007 della __________ annessa all’istanza 2/6.2.2009).

2.

In data 17.11.2008 il sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale __________ siccome ritenuto colpevole di furto riguardo ai fatti avvenuti il 3.11.2008 presso un negozio di __________ ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di CHF 150.--, corrispondente a 5 aliquote giornaliere di CHF 30.-- cadauna, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese e a non revocare la sospensione condizionale alla pena pecuniaria di 6 aliquote giornaliere da CHF 30.-- inflittagli dal Ministero pubblico del Cantone Ticino il 15.11.2007, ammonendolo formalmente (DA __________). Il citato decreto è cresciuto in giudicato il 22.12.2008.

3.

Con la presente istanza IS 1, attiva presso il Servizio __________ __________ e curatrice di __________, chiede di ottenere la trasmissione, in copia, del surriferito incarto penale, avendo ricevuto una fattura pari a CHF 250.-- da pagare relativa al citato decreto di accusa, e trasmessa direttamente al suo curatelato.

Come esposto in entrata, il sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier comunica di non avere osservazioni da formulare in merito.

4.

L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione".

5.

Nel caso in esame – ritenuti le mansioni attribuite dalla __________ alla curatrice e i motivi alla base della sua richiesta – appare, di principio, adempiuta l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP.

La fattura pari a CHF 250.-- (CHF 150.-- per la pena pecuniaria, CHF 50.-- per la tassa di giustizia e CHF 50.-- per le spese addebitate) deriva, in effetti, dal decreto di accusa 17.11.2008 emanato a carico di __________, curatelato della qui istante (DA __________).

In siffatte circostanze, copia del decreto di accusa 17.11.2008 (DA __________) – da cui emerge la distinta di pagamento riguardo all’importo di CHF 250.-- –, viene trasmessa alla curatrice istante unitamente alla presente decisione.

La richiesta della curatrice di ottenere copia dell’intero incarto penale non può, per contro, essere accolta, poiché i restanti documenti ivi contenuti non sono direttamente collegati con l’emissione della fattura e sembrano del resto esulare dalle mansioni attribuitile dalla __________ (cfr. considerando 1 della presente decisione).

Giova al proposito ricordare che i motivi alla base di un’istanza ai sensi dell’art. 27 CPP da parte di un curatore devono essere necessariamente in connessione con le mansioni che gli sono state affidate dalla CTR competente.

6.

L’istanza è accolta ai sensi del surriferito considerando. Considerata la natura dell’istanza, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e di spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 27 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.
  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 81 e Art. 100 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Codice civile svizzero, Art. 394 — letto nella versione del 5 dicembre 2008; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 febbraio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 luglio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 aprile 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 1 gennaio 2026 e 1 luglio 2026.