Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2010.21

Istanza di ispezione degli atti. già parte civile quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

25 febbraio 2010

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 22/25.1.2010 presentata da

IS 1 ,

patr. da: PR 2

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale concluso e nel quale si era costituito parte civile;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

A seguito di una denuncia del qui istante, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 3, sfociato in un decreto d’accusa (DA __________) e in una sentenza di assoluzione emanata dalla Pretura penale in data 19.5.2009 (inc. __________).

2.

Con la presente richiesta, l’istante chiede di poter avere accesso agli atti del procedimento surriferito per poter intraprendere un’azione civile relativa ai medesimi fatti, avendo a suo tempo consegnato la documentazione in suo possesso alle autorità penali, che l’hanno acquisita agli atti.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione".

4.

Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale parte civile) nel procedimento nel frattempo terminato, deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo.

Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8, p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19).

5.

Nel presente caso è pacifico l’interesse dell’istante, e non emergono contrari interessi di terzi, di modo che non si giustifica neppure uno scambio di allegati.

6.

L’istanza è accolta. L’incarto sarà esaminabile presso la cancelleria della Pretura penale, previo accordo su data ed ora della consultazione, e con la possibilità di estrarre copie.

7.

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha generate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 180.-- (centottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 27 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.