Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2010.263

Istanza di ispezione degli atti. già parte lesa quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

27 settembre 2010/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 13/16.8.2010 presentata dall’

IS 1

tendente ad ottenere copia di una sentenza di condanna in relazione a manipolazioni di apparecchi “Slot machines”;

premesso che in data 16.8.2010 questa Camera ha richiamato la sentenza di condanna dal Tribunale penale cantonale, che l’ha prontamente trasmessa in data 19/20.8.2010;

richiamate le osservazioni 23.8.2010 del patrocinatore di PI 4, mediante le quali comunica di non avere particolari opposizioni all’accoglimento della richiesta;

richiamate le osservazioni 23/24.8.2010 del procuratore pubblico Arturo Garzoni, mediante le quali si rimette al giudizio di questa Camera;

richiamate le osservazioni 23/25.8.2010 del patrocinatore di PI 3, mediante le quali si rimette al giudizio di questa Camera;

richiamate le osservazioni 30/31.8.2010 del patrocinatore di PI 2, mediante le quali comunica di non avere osservazioni da formulare;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.

Con sentenza del 9.3.2009 il Tribunale penale cantonale ha condannato PI 2, PI 3 e PI 4 per ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione di dati, ripetuta truffa: solo PI 4 è stato condannato anche per riciclaggio (inc. TPC __________). I fatti si sono in parte svolti al casinò di __________.

2.

Con la presente domanda, la società istante chiede di potere avere copia della sentenza di condanna. Nessuna delle parti si è opposta.

3.

L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.

Pur non essendosi costituita parte civile, la società istante ha certamente un interesse a ricevere copia della sentenza relativa a fatti in parte consumati a suo danno.

5.

L’istanza è accolta. Fotocopia della sentenza del 9.3.2009 sarà allegata alla copia della presente decisione destinata alla società istante.

6.

La tassa di giustizia e le spese sono a carico di chi le ha generate.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta.

2.

La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.

Intimazione:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 27 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.