Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2010.301

Istanza di ispezione degli atti. parte interrogata nell'ambito del procedimento penale nel frattempo archiviato e toccata personalmente dai fatti accaduti quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

20 marzo 2012/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 13/16.09.2010 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere la trasmissione dei verbali d’interrogatorio allestiti nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto ABB __________ nel frattempo archiviato;

premesso che la richiesta datata 13.09.2010 è stata consegnata brevi manu al Ministero pubblico il medesimo giorno, che il 15/16.09.2010 l’ha trasmessa, per competenza, all’allora Camera dei ricorsi penali (dall’1.01.2011 Corte dei reclami penali), senza formulare osservazioni in merito;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

che il __________, verso le ore 11.30, a __________, presso il suo appartamento (che era stato, tra l’altro, condiviso con IS 1) è stato rinvenuto il corpo esanime di ┼__________ (inc. ABB __________);

che a seguito di quanto accaduto, l’allora procuratore pubblico Jacques Ducry ha ordinato l’autopsia sulla salma della vittima allo scopo di verificare l’esatta causa del decesso;

che il 18.06.1990 è stato allestito il relativo rapporto (ricevuto dal Ministero pubblico il 20.06.1990), in base al quale l’incarto penale è stato archiviato mediante un "abbandono interno";

che con la presente istanza – completata il 14/18.10.2010 su richiesta 16.09.2010 (sollecitata il 12.10.2010) dell’allora Camera dei ricorsi penali – IS 1 chiede la trasmissione dei verbali allestititi dal sgt. __________ nell’ambito del surriferito procedimento penale;

che a suffragio della sua richiesta precisa di aver avuto contatti, negli ultimi anni, con parenti e conoscenti di ┼__________, circostanza che le ha fatto ripensare al decesso di quest’ultimo, adducendo di aver rimosso alcuni fatti accaduti la mattina in cui aveva ritrovato il suo corpo esanime e che trattasi in ogni modo di una questione personale;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che nella fattispecie in esame – stante i motivi apportati dall’istante nella sua richiesta e considerato inoltre che ┼__________ era stato trovato privo di vita nell’appartamento in cui egli abitava unitamente alla qui istante, la quale era presente al momento del suo ritrovamento – appare adempiuto un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG da parte di IS 1 ad ottenere copia del suo (di lei) verbale d’interrogatorio 4.02.1990 di cui all’incarto ABB __________, poiché è stata interrogata nell’ambito del citato procedimento penale riguardo al suo decesso ed è stata toccata personalmente da quanto accaduto quel giorno;

che all’istante non possono essere trasmessi altri atti, non avendo un interesse giuridico legittimo ex art. 62 cpv. 4 LOG;

che di conseguenza (soltanto) il verbale d’interrogatorio 4.02.1990 di IS 1 viene trasmesso, in copia, alla qui istante unitamente alla presente decisione;

che l’istanza è accolta ai sensi delle surriferite considerazioni;

che stante la particolarità della fattispecie, non si prelevano tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Rimedio di diritto:

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.

Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 78, Art. 81 e Art. 100 — letto nella versione del 1 gennaio 2012; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Legge federale che promuove un’offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati, Art. 62 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013.