Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2010.38

Istanza di ispezione degli atti. Tribunale quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

8 marzo 2010/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 2.2.2010 presentata dal

IS 1,

tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale relativo ad un fiduciario;

richiamate le osservazioni 22/23.2.2010 del patrocinatore di PI 2, mediante le quali comunica di non opporsi all’accesso agli atti richiesto;

richiamate le osservazioni 25.2.2010 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, mediante le quali preavvisa favorevolmente la richiesta;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

1.Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (__________) sfociato nel decreto d’accusa del 1.9.2008 (__________), cresciuto in giudicato, per titolo di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione.

2.Contro la risoluzione governativa 2.9.2009 di revoca dell’autorizzazione a esercitare la professione di fiduciario commercialista e finanziario, PI 2 ha presentato ricorso al Tribunale qui istante (inc. __________). Il giudice delegato, con l’istanza 2.2.2010, chiede di poter visionare gli atti del procedimento penale. Il procuratore pubblico e l’interessato hanno preavvisato positivamente la richiesta.

3.L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83 e 95 I 108), stabilisce che “oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”.

4.La legge cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario (LFid) prevede la possibilità di impugnare le decisioni di revoca dell’autorizzazione a esercitare l’attività fiduciaria presso il Tribunale cantonale amministrativo (art. 8 a LFid). Nel caso in esame è data certamente una pertinenza dell’incarto penale nella procedura amministrativa pendente presso il Tribunale istante: è quindi dato un interesse giuridico legittimo, peraltro non contestato.

5.L’istanza è accolta. L’incarto è messo a disposizione del giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, con l’onere di poi ritornarlo direttamente al Ministero pubblico.

6.Considerata la natura dell’istanza richiedente, si prescinde da tassa di giustizia e spese.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti l'art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

1.

procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, Via Pretorio 16, 6900 Lugano

2.

Florindo Moresi, piazza Bironico 16, 6928 Manno

patr. da: avv. Ergin Cimen, Lugano,

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 27 — letto nella versione del 1 gennaio 2010; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.