Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2012.459

Istanza di ispezione degli atti. già indiziato quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

6 dicembre 2012/ps

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 15/20.11.2012 presentata da

IS 1

patr. da: PR 1

tendente ad ottenere copia di un suo verbale d’interrogatorio di un procedimento penale nel frattempo archiviato;

premesso che la richiesta datata 15.11.2012 è giunta al Ministero pubblico il 16.11.2012, che – per il tramite del procuratore pubblico Nicola Corti – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 20.11.2012, rilevando di non opporsi alla richiesta e che il procedimento penale in questione è sfociato nel NLP __________;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

che a seguito delle segnalazioni dell’8/10.05.2006 e del 29/30.05.2006 da parte dell’Ufficio federale di comunicazione in materia di riciclaggio riguardanti due persone, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a loro carico per titolo di riciclaggio di denaro (art. 305bis cifra 1 CP), nell’ambito (tra l’altro) del quale IS 1 è stato sentito "con facoltà di non rispondere (…)" (decreto di non luogo a procedere 27.08.2009, NLP __________, p. 1);

che esperite le indagini preliminari, il procedimento penale – per quanto interessa la fattispecie in esame – è sfociato nel decreto di non luogo a procedere 27.08.2009 emanato dall’allora procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti a carico di IS 1, riservata la scoperta di nuove prove (cfr., nel dettaglio, decreto di non luogo a procedere 27.08.2009, NLP __________);

che avverso il suddetto decreto non è stata presentata un’istanza di promozione dell’accusa ex art. 186 CPP TI alla (allora) Camera dei ricorsi penali; il medesimo è dunque regolarmente passato in giudicato;

che con la presente istanza l’avv. PR 1, che ha patrocinato IS 1 nell’ambito del procedimento penale di cui all’incarto MP __________, chiede la trasmissione, in copia, del verbale d’interrogatorio del suo assistito tenutosi il 24.07.2008 dinanzi alla polizia (recte: al Ministero pubblico), non disponendo più del medesimo, precisando parimenti che il mandato di patrocinio è tuttora in essere (doc. 1.A);

che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;

che questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare le altre parti coinvolte nel procedimento penale di cui all’incarto MP __________ nel frattempo archiviato, essendo il qui istante stato parte (in qualità di indiziato) al medesimo;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (in qualità di indiziato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del suo verbale d’interrogatorio 24.07.2008 di cui all’incarto MP __________ (AI 51), poiché l’ha interessato personalmente in veste di indiziato;

che di conseguenza il verbale richiesto viene trasmesso, in copia, al patrocinatore di IS 1 unitamente alla presente decisione;

che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo IS 1 già stato parte al procedimento penale nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale che promuove un’offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati, Art. 62 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2013.