Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

60.2015.140

Istanza di ispezione degli atti. già imputata quale istante

Rubrum

Incarto n.

Lugano

2 giugno 2015/dp

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

cancelliera:

Daniela Fossati, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 8/9.04.2015 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere copia del decreto di accusa (passato in giudicato) emanato a suo carico;

premesso che la richiesta datata 8.04.2015 è giunta al Ministero pubblico il 9.04.2015, che – per il tramite del procuratore pubblico avv. Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte il 16/17.04.2015, preavvisandola favorevolmente;

letti ed esaminati gli atti;

Considerandi

in fatto ed in diritto

che a seguito dei fatti accaduti il 23.08.2014, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale, tra l’altro, a carico di IS 1 (inc. MP __________) sfociato nel decreto di accusa 29.09.2014 mediante il quale il procuratore pubblico Chiara Borelli l’ha posta in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale siccome ritenuta colpevole di furto (ripetuto) giusta l’art. 139 cifra 1 CP e furto di poca entità giusta l’art. 172ter CP ed ha proposto la sua condanna alla pena pecuniaria di dieci aliquote da CHF 30.-- cadauna, corrispondenti a complessivi CHF 300.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di CHF 100.--, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, e meglio come descritto nel DA __________;

che il suddetto decreto è regolarmente passato in giudicato, non essendo stato impugnato;

che con la presente istanza – trasmessa, per competenza, dal Ministero pubblico a questa Corte – IS 1 chiede di ottenere la trasmissione, in copia, del summenzionato decreto in relazione al quale sarebbe stato spiccato un precetto esecutivo nei suoi confronti (doc. 1.a);

che, come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si è opposto alla richiesta;

che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";

che nel presente caso, pur essendo stata l’istante parte (in qualità di imputata) nel procedimento nel frattempo terminato, essa deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo;

che, come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava pure alle richieste di ispezione degli atti presentate dalle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.03.1987, ad art. 8 p. 10);

che inoltre in base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento penale concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994, p. 19);

che lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG;

che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – appare pacifico l’interesse giuridico legittimo di IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere la trasmissione, in copia, del decreto di accusa 29.09.2014 (DA __________), passato in giudicato, poiché il procedimento penale nel frattempo archiviato l’ha interessata personalmente in veste di parte;

che a ciò aggiungasi che essa necessiterebbe del citato decreto, poiché in base al medesimo è stata aperta una procedura esecutiva a suo carico;

che di conseguenza il decreto richiesto viene trasmesso, in copia, alla qui istante unitamente alla presente decisione;

che si rinuncia al prelievo di tassa di giustizia e spese, essendo la qui istante già stata parte al procedimento penale in questione nel frattempo archiviato.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1.

L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.

Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.

Intimazione:

Per la Corte dei reclami penali

Il presidente La cancelliera

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 172ter — letto nella versione del 1 gennaio 2015; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.