70.2005.5
cancellazione casellario giudiziale
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 70.2005.5
Data decisione, Autorità: 18.02.2005, PENAL
Titolo:
cancellazione casellario giudiziale
RIABILITAZIONE
art. 80 cf. 2 CPS
Incarto n.
70.2005.5
BARENCO
Lugano
18 febbraio 2005
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La presidente del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Vista l’istanza 19 gennaio 2005 presentata da
IS 1
e domiciliato a
tendente ad ottenere la cancellazione anticipata dal casellario giudiziale della seguente condanna:
- 3 mesi di detenzione (SC 2 anni, revocata 9.12.1999) inflitti con decreto d'accusa 10.3.1997 del Ministero pubblico, Lugano.
Ritenuto: - che con decreto d'accusa 10 marzo 1997 del Ministero pubblico, Lugano l’istante veniva condannato a 3 mesi di detenzione (SC 2 anni, revocata 9.12.1999) per appropriazione indebita;
- che a richiesta del condannato può essere ordinata la cancellazione, qualora il provvedimento appaia giustificato dalla condotta dell’interessato, in caso della detenzione non superiore ai tre mesi non prima del termine di 2 (due) anni dall’esecuzione della pena (art. 80 cifra 2 CP).
Preso atto che l’istante ha espiato la pena.
Richiamato il preavviso favorevole 14 febbraio 2005 del Procuratore generale, nonché il certificato di buona condotta 2 febbraio 2005 rilasciato dal Municipio di Gerra Verzasca.
Ritenuti soddisfatti tutti i requisiti di legge richiesti per la cancellazione.
Visti gli art. 80 cifra 2 CPS; art. 324 e segg CPPT;
decreta: 1. E' ordinata la cancellazione del casellario giudiziale della condanna inflitta all'istante ed indicata nei considerandi.
2. Una tassa di giustizia di fr. 90.-- e le spese sono a carico dell’istante.
3. Intimazione:
- all'istante
- al PO 1
- al Ministero pubblico, SERCO, Bellinzona
La presidente
del Tribunale penale cantonale
Giudice Agnese Balestra-Bianchi
Distinta spese
Tassa di giustizia fr. 90.--
Spese postali e telefoniche fr. 10.--
T o t a l e fr. 100.--
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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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