Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2003.24

72.2003.24

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

7 luglio 2004/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Riviera

Presidente:

giudice Giovanna Roggero-Will

Segretario:

Pascal Cattaneo, vicecancelliere

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

prevenuto colpevole di:

1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a __________ e dintorni,

nel periodo autunno 2001 – gennaio 2002:

1.1. venduto,

a due conoscenti non identificati, in due occasioni, complessivamente ca. 35 grammi di eroina,

con grado di purezza indeterminato,

sottoforma di sacchetti di 5 grammi, al prezzo dichiarato variante tra fr. 220.- / 250.- l’uno, sostanza previamente acquistata,

negli stessi luoghi e nello stesso periodo, a credito,

da __________, sia direttamente che per il tramite di __________, conseguendo un illecito profitto dichiarato di fr. 300.-;

1.2. consegnato,

per conto di __________,

ca. 50 grammi di cocaina, con grado di purezza indeterminato,

a __________, senza ricevere un compenso,

sostanza destinata a __________ e che __________ aveva precedentemente occultato nella cucina del suo appartamento, a sua insaputa;

2. furto d'uso

per avere,

il 10.03.2002 a __________,

intenzionalmente sottratto, con lo scopo di farne uso, l’autovettura marca BMW 320, targata __________,

di proprietà della sua convivente __________;

3. ripetuta circolazione senza licenza di condurre

per avere,

il 10.03.2002 e successivamente,

in più occasioni fino al 13.05.2002, a __________ e dintorni,

nonché sulla tratta autostradale A2 __________, condotto l’autovettura marca BMW 320, targata __________,

di proprietà della sua convivente __________,

senza essere titolare della necessaria licenza di condurre;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti dagli art. 94 cifra 1 cpv. 1 e 95 cifra 1 LCS e 19 cifra 1 LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 27/2003 del 17 marzo 2003, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il __________.

§ L'accusato __________assistito dal difensore d'ufficio avv. __________.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:30 alle ore 10:05.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, ad eccezione del reato di cui al pt. 3 dell’AA caduto in prescrizione, chiede la conferma integrale dell’AA. Conclude quindi chiedendo che l’accusato venga condannato alla pena di cinque mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.

§ Il Difensore, il quale pone in risalto la personalità, la figura e la vita anteriore del suo difeso.

Conclude chiedendo una riduzione della pena detentiva proposta dal PP da porre al beneficio della sospensione condizionale.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: __________

1. E’ autore colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a __________ e dintorni,

nel periodo autunno 2001 – gennaio 2002,

venduto, in due occasioni,

complessivi 35 grammi di eroina?

consegnato, per conto di __________,

50 grammi di cocaina, a __________?

1.2. furto d’uso

per avere,

il 10.3.2002, a __________,

intenzionalmente sottratto, con lo scopo di farne uso, l’autovettura __________ di proprietà della sua convivente __________?

1.3. ripetuta circolazione senza licenza di condurre

per avere,

il 10.3.2002 e successivamente in più occasioni fino al 13.5.2002, a __________ e dintorni,

nonché sulla A2 __________,

condotto l’autovettura __________ di proprietà di __________, senza essere titolare della necessaria licenza di condurre,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa?

2. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne al quesito n. 1.3 e in modo parzialmente affermativo al quesito n. 1.1;

visti gli art. 18, 36, 41, 63, 68, 109 CP;

19 cfr. 1 LFStup.;

94 cfr. 1 cpv. 1 e 95 cfr. 1 LCS;

9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

__________ è autore colpevole di:

1.1

infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a __________ e dintorni,

nel periodo autunno 2001 – gennaio 2002,

1.1.1

venduto complessivi 25 grammi di eroina;

1.1.2

consegnato, per conto di __________,

50 grammi di cocaina, a __________;

1.2

furto d’uso

per avere,

il 10.3.2002, a __________,

intenzionalmente sottratto, con lo scopo di farne uso, l’autovettura __________ di proprietà della sua convivente __________,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

__________ è prosciolto dall’imputazione di ripetuta circolazione senza licenza di condurre.

3.

Di conseguenza __________ è condannato:

3.1

alla pena di 3 mesi di detenzione;

3.2

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie.

4.

L’esecuzione della pena detentiva inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 anni.

5.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

- c/o avv. __________

- procuratore pubblico __________

- Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali),

Via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona

- Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona

- Sezione dell'esecuzione delle pene e delle misure, cp 238,

6807 Taverne

- Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, CP, 6528 Camorino

- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Ufficio stranieri,

6501 Bellinzona

- Dipartimento opere sociali, Segreteria generale, 6500 Bellinzona

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente Il segretario

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 300.--

Spese diverse fr. 115.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 565.--

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 18, Art. 36, Art. 41, Art. 63, Art. 68 e Art. 109 — letto nella versione del 1 luglio 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 agosto 2004, 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.