Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2004.123

infrazione aggravta alla legge federale sugli stupefacenti

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

3 febbraio 2005/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

Manuela Frequin, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

e domiciliato a

detenuto dal 16 aprile al 7 luglio 2004;

prevenuto colpevole di:

1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti ripetuta

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio per avere:

1.1. venduto

per avere, senza essere autorizzato,

a Lugano, Comano e Bellinzona,

nel periodo compreso tra settembre 2003 e fino al 16 aprile 2004, venduto eroina confezionata in buste dosi da 0.2 a 0,4 grammi ad un prezzo variante da CHF 50 a fr. 100.- ed in sacchettini da 5 grammi al prezzo variante tra CHF 300/400.-,

sostanza stupefacente acquistata a Lachen (SZ) e Zurigo / Schlieren in 27/29 viaggi, nel medesimo periodo,

presso fornitori non identificati e meglio:

1.1.1. venduto ai seguenti tossicomani identificati un quantitativo complessivo da circa gr. 105, 7 a circa 107 grammi di eroina:

1.1.2. venduto circa 54 gr. a diversi tossicomani per i quali non si è potuto risalire all’identificazione;

1.2. detenuto per la vendita

per avere, a Bellinzona, il 16 marzo 2003,

detenuto circa 39 gr. di eroina destinata alla vendita,

pari ad un terzo circa dei 116.5 grammi di eroina sequestrati presso il suo domicilio, con grado di purezza accertato variante da 15,52 % a 22,13 %;

1.3. offerto

per avere, senza essere autorizzato,

a Lugano e Comano,

nel periodo compreso tra settembre 2003 e marzo 2004,

offerto gratuitamente, un imprecisato quantitativo di cocaina,

ma almeno gr. 2,8 a:

__________;

2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

a Comano, Lugano e Bellinzona,

nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2003 e tra fine febbraio ed aprile 2004,

consumato un imprecisato quantitativo di eroina,

ma almeno circa 400 grammi;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 19 cifra 2 LS, art. 19a LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 133/2004 del 27 ottobre 2004, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1assistito dal difensore di fiducia dott.iur. DF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 14:45.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale, stante la conferma integrale dell’atto d’accusa, considerato un importante grado di scemata responsabilità, chiede che l’accusato venga condannato alla pena di 10 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni, nonché che AC 1 venga sottoposto ad un trattamento ambulatoriale. Da ultimo, postula la confisca di tutti gli oggetti ed i corpi di reato posto sotto sequestro.

§ Il Difensore, il quale non si oppone alle proposte della pubblica accusa, confermando, ad espressa domanda del Presidente, la richiesta di fissare il periodo di prova della sospensione condizionale della pena della durata di 4 anni.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. È autore colpevole di:

1.1 infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato,

tra settembre 2003 e il 16 aprile 2004,

Lugano, Comano e Bellinzona:

1.1.1 venduto 159,7 grammi di eroina;

1.1.2 detenuto, a scopo di vendita, 39 grammi di eroina;

1.1.3 offerto 2,8 grammi di cocaina?

1.2 contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

tra settembre 2003 e il 16 aprile 2004, a Comano, Lugano, Bellinzona, consumato almeno 400 grammi di eroina?

E come meglio descritto nell’atto d’accusa.

2. Ha agito in stato di scemata responsabilità?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

4. Deve essere ordinato un trattamento ambulatoriale?

5. Deve essere ordinata la confisca di quanto posto sotto sequestro?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti;

visti gli art. 11, 18, 36, 41, 58, 63, 66, 68, 69 CP; 19 e 19a LFStup;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato,

tra settembre 2003 e il 16 aprile 2004,

a Lugano, Comano e Bellinzona:

1.1.1

venduto 159,7 grammi di eroina;

1.1.2

detenuto, a scopo di vendita, 39 grammi di eroina;

1.1.3

offerto 2,8 grammi di cocaina;

1.2

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato,

tra settembre 2003 e il 16 aprile 2004,

a Comano, Lugano, Bellinzona,

consumato almeno 400 grammi di eroina;

e come meglio descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza, AC 1, avendo agito in stato di scemata responsabilità, è condannato:

2.1

alla pena di 10 mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena aggiuntiva a quella di 10 giorni d’arresto di cui al decreto d’accusa 13.04.2004 del Ministero Pubblico di Lugano;

2.2

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione della pena privativa della libertà inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 4 anni.

4.

A AC 1 è fatto ordine di sottoporsi ad un trattamento ambulatoriale per la durata necessaria.

5.

È ordinata la confisca di tutti gli oggetti e dei corpi di reato posti sotto sequestro meglio indicati nell’atto d’accusa, nonché la distruzione dello stupefacente.

6.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 1'800.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 2'050.--

===========

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 11, Art. 18, Art. 36, Art. 41, Art. 58, Art. 63, Art. 66, Art. 68 e Art. 69 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.