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72.2004.129

truffa commessa dall'autrice nella sua qualità di consulente de La Posta

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 72.2004.129

Data decisione, Autorità: 15.12.2004, PENAL

Titolo:

truffa commessa dall'autrice nella sua qualità di consulente de La Posta

art. 146 cf. 1 CPS art. 251 cf. 1 CPS

Incarto n.

72.2004.129

Lugano,

15 dicembre 2004/nh

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Bellinzona

Presidente:

giudice Agnese Balestra-Bianchi

Segretaria:

Elena Tagli, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, nella procedura abbreviata giusta gli art. 316a segg CPP,

per giudicare

AC1

e domiciliato a

prevenuta colpevole di:

1. truffa

per avere ingannato con astuzia una persona,

inducendola a compiere un atto pregiudizievole per il patrimonio altrui, al fine di procacciarsi un indebito profitto;

in specie,

per avere,

in qualità di consulente de PC1,

ingannato con astuzia la collega __________, consegnando a quest'ultima, per l'incasso,

un assegno sostitutivo falso (da lei compilato e firmato),

emesso a nome del cliente PL1, del valore di CHF 60'678.90,

trattenendo l'importo incassato; importo, questo, in parte reintegrato dall'accusata mediante versamento sul conto

di CHF 30'000.-, in data 02.12.2003 e, rispettivamente, mediante restituzione, alla parte civile, di complessivi CHF 8'500.- in corso di inchiesta;

fatti avvenuti a Bellinzona, il 28.11.2003;

reato previsto dall'art. 146 cifra 1 CP;

2. falsità in documenti

per avere formato un falso documento,

falsificando la firma autentica altrui,

al fine di procacciarsi un indebito profitto;

in specie,

per avere compilato,

a nome del cliente PL1 un assegno sostituivo dell'importo di CHF 60'678,90, falsificando la firma autentica dell'avente diritto di firma sul conto, __________,

al fine di compiere la truffa di cui al punto 1;

fatti avvenuti a Bellinzona, il 28.11.2003;

reato previsto dall'art. 251 cifra 1 CP;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti dagli artt. 146 cifra 1 e 251 cifra 1 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 139/2004 dell'8.11.2004, emanato dal PP1 e contemplante, con il richiamo degli art. 18, 36, 41, 63, 68 CP e gli art. 9 e segg CPP e 39 TG, le seguenti

proposte AC1

1. È dichiarata autrice colpevole dei reati ascritti come sopra.

2. Di conseguenza è condannata:

2.1. alla pena di 5 (cinque) mesi di detenzione;

2.2. al pagamento della tassa di giustizia e delle spese processuali;

2.3. al pagamento alla parte civile PC1 dell'importo di CHF 22'450.- a titolo di risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPP).

3. L'esecuzione della pena detentiva inflitta alla condannata è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 2 (due) anni.

Presenti ▪ Il Procuratore pubblico PP1.

▪ L'accusata AC1, assistita dal difensore di fiducia avv. __________.

▪ Il sig. __________, in rappresentanza della PC PC1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:15 alle ore 14:45.

Costatato il consenso delle parti alle proposte in esame;

sentita l'accusata e esaminati gli atti.

Posto dal presidente, con l'accordo delle parti, il seguente

quesito - Deve essere approvato l'atto d'accusa con le relative proposte?

Previo esame del fatto e del diritto, ritenuta legale e opportuna la procedura abbreviata e considerate fondate e adeguate le proposte in esame,

il presidente risponde affermativamente;

richiamati gli art. 9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

pronuncia 1. L'atto d'accusa 139/2004 dell'8.11.2004 contro AC1 con le relative proposte è approvato.

2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese processuali sono poste a carico del condannato.

3. Questo giudizio è definitivo.

Intimazione a:

terzi implicati

1. PC1

2. PL1

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 450.--

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Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 18, Art. 36, Art. 41, Art. 63 e Art. 68 — letto nella versione del 1 agosto 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 9, Art. 208 e Art. 316a — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.