Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2004.157

infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

2 febbraio 2005/eg

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

Manuela Frequin, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi gli accusati, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

1. AC 1

e domiciliata a

detenuta dal 23 settembre 2004;

2. AC 2

e domiciliato a

detenuto dal 22 settembre 2004 al 2 novembre 2004;

prevenuti colpevoli di:

Fatti

A.

IN CORREITA'

1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapevano o dovevano presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio:

per avere, senza essere autorizzati, nel periodo da ottobre 2003 fino al 23 settembre 2004, a, , ed in altre località del Cantone Ticino, in correità tra loro, venduto ed offerto un quantitativo totale minimo di 475 grammi circa e massimo di 505 grammi circa di eroina, stupefacente acquistato per un quantitativo complessivo da circa gr. 1575 a circa gr. 1635 (destinato in parte alla vendita al dettaglio ed in parte per il loro consumo personale) ad un prezzo di CHF 220/250.- per busta minigrip da 5 grammi di eroina, da AC 2 a da spacciatori di etnia albanese non meglio identificati, nel corso di almeno 33 trasferte in treno, di cui almeno 6 effettuate insieme a AC 1;

1.1. venduto

per avere venduto, senza essere autorizzati, a vari consumatori, da un minimo di gr. 470 ad massimo di gr. 500 di eroina, perlopiù confezionata in buste dosi da 0.2/0.3 grammi ad un prezzo variante tra i CHF 40.- ed i CHF 50.- e meglio:

- per complessivi gr. 146,2 circa di eroina ai seguenti consumatori identificati:

__________ (gr. 25), __________ (gr. 8), __________ (gr. 0,8), __________ (gr.0,4), __________ (gr. 1,6), __________ (gr.0,4), __________ (gr.5,8), __________ (gr.3), __________ (gr.1,2), __________ (gr.9), __________ (gr.28 ) __________ (gr.0,8), __________, (gr.1,2) __________, (gr.7,2) __________ (gr.30), __________ (gr.2), __________ (gr.0,4), __________ (gr.4,6), __________ (gr.6), __________ (gr. 3), __________ (gr.3), __________ (gr.1,6);

- il restante quantitativo è stato venduto a consumatori per i quali non si è potuto risalire all’identificazione;

1.2. ceduto

per avere ceduto gratuitamente, senza essere autorizzati, a __________ e __________, complessivamente gr. 5 circa di eroina;

B.

SINGOLARMENTE

2. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

2.1. AC 1

per avere, senza essere autorizzata, consumato, nel periodo compreso tra ottobre 2003 e fino al 23 settembre 2004, a ed in altre località del Canton Ticino, eroina da un minimo di grammi 550 circa ad un massimo di 600 grammi circa;

2.2. AC 2

per avere, senza essere autorizzato, consumato, nel periodo compreso tra ottobre 2003 e fino al 22 settembre 2004, a ed in altre località del Canton Ticino, eroina da un minimo di grammi 520 circa ad un massimo di grammi 560 circa;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti Art. 19 Cifra 2 LS, Art. 19a LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 171/2004 del 14 dicembre 2004, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusata AC 1 assistita dal difensore d'ufficio (GP) avv. DUF 1.

AC 2assistito dal difensore d'ufficio (GP) lic. iur. DUF 2.

§ L'interprete IE 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14.30 alle ore 16.05.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede che l’imputata venga condannata alla pena di 21 mesi di detenzione, nonché che venga revocata la sospensione condizionale della pena di 7 mesi di detenzione precedentemente inflittale. Per l’accusato, chiede invece che venga condannato alla pena di 18 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni. Per entrambi i prevenuti chiede che vengano sottoposti ad un trattamento ambulatoriale ed affidati inoltre al patronato. Da ultimo, postula la confisca di quanto oggetto di sequestro;

§ Il Difensore di AC 2, il quale chiede che la pena venga massicciamente ridotta, associandosi alla pubblica accusa per quel che concerne la richiesta di sottoporre il suo assistito ad un trattamento ambulatoriale ed al patronato penale;

§ Il Difensore di AC 1, il quale chiede che la pena venga sensibilmente ridotta, non opponendosi alla revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente inflitta alla sua cliente, né alla pronuncia di norme di sicurezza. Postula, se possibile, di sospendere già sin d’ora l’esecuzione della pena detentiva in vista di un collocamento.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle parti, i seguenti

quesiti: A. AC 1:

1. È autrice colpevole di:

1.1 infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzata, tra ottobre 2003 e il 23 settembre 2004, a, ed in altre località del Cantone Ticino, agendo in correità con AC 2, venduto 470/500 grammi di eroina, nonché offerto 5 grammi della medesima sostanza?

1.2 contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzata, tra ottobre 2003 e il 23 settembre 2004, a, ed in altre località del Cantone Ticino, consumato almeno 550/600 grammi di eroina?

E come meglio descritto nell’atto d’accusa.

2. Ha agito in stato di scemata responsabilità?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

4. Deve essere ordinata la revoca della sospensione condizionale della pena di 7 mesi di detenzione di cui alla sentenza 13.11.2002 della Corte delle Assise correzionali di Lugano?

5. Devono essere ordinate misure di sicurezza ?

6. Deve essere ordinata la confisca di quanto posto sotto sequestro?

B. AC 2

1. È autore colpevole di:

1.1 infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato, tra ottobre 2003 e il 23 settembre 2004, a, ed in altre località del Cantone Ticino, agendo in correità con AC 1, venduto 470/500 grammi di eroina, nonché offerto 5 grammi della medesima sostanza?

1.2 contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, tra ottobre 2003 e il 23 settembre 2004, a, Lugano ed in altre località del Cantone Ticino, consumato almeno 520/560 grammi di eroina ?

E come meglio descritto nell’atto d’accusa.

2. Ha agito in stato di scemata responsabilità?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

4. Deve essere ordinato il patronato ?

5. Devono essere ordinate norme di condotta ?

6. Deve essere ordinata la confisca di quanto posto sotto sequestro?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo A. Per AC 1, affermativamente a tutti i quesiti, tranne che al n.3;

B. Per AC 2, affermativamente a tutti i quesiti;

Visti gli art. 11, 18, 36, 41, 43, 47, 58, 63, 66, 68, 69 CP; 19 e 19a LFStup;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 é autrice colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzata, tra ottobre 2003 e il 23 settembre 2004, a, ed in altre località del Cantone Ticino, agendo in correità con AC 2, venduto 470/500 grammi di eroina, nonché offerto 5 grammi della medesima sostanza;

1.2

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzata, tra ottobre 2003 e il 23 settembre 2004, a, ed in altre località del Cantone Ticino, consumato almeno 550/600 grammi di eroina;

E come meglio descritto nell’atto d’accusa.

2.

AC 2 è autore colpevole di:

2.1

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di eroina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato, tra ottobre 2003 e il 23 settembre 2004, a, ed in altre località del Cantone Ticino, agendo in correità con AC 1, venduto 470/500 grammi di eroina, nonché offerto 5 grammi della medesima sostanza;

2.2

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, tra ottobre 2003 e il settembre 2004, a, ed in altre località del Cantone Ticino, consumato almeno 520/560 grammi di eroina ?

E come meglio descritto nell’atto d’accusa.

3.

Di conseguenza:

3.1

AC 1, avendo agito in stato di scemata responsabilità, è condannata alla pena di 12 mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

3.2

AC 2, avendo agito in stato di scemata responsabilità, è condannato alla pena di 15 mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto

4.

L’esecuzione della pena privativa della libertà inflitta ad AC 2 è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 3 anni;

5.

La sospensione condizionale della pena di 7 mesi di detenzione di cui alla sentenza 13.11.2002 della Corte delle Assise correzionali di Lugano nei confronti di AC 1 è revocata;

6.

AC 2 e AC 1 sono affidati ai servizi del patronato penale per la durata di 3 anni;

7.

A AC 2 e AC 1 è fatto ordine di sottoporsi a trattamento ambulatoriale per la durata necessaria;

8.

È ordinata la confisca di tutti gli oggetti e dei corpi di reato posti sotto sequestro, meglio indicati nell’atto d’accusa, nonché la distruzione di 51,18 grammi di eroina sequestrata;

9.

La tassa di giustizia di fr 200.- e le spese processuali sono poste a carico dei condannati, in solido, in ragione di ½ ciascuno;

10.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 200.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese diverse fr. 245.85

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 695.85

===========

Distinta spese a carico di AC 1:

Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 100.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--

fr. 225.--

===========

Distinta spese a carico di AC 2:

Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 100.--

Spese diverse fr. 245.85

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 25.--

fr. 470.85

===========

Intimazione a:

terzi implicati

IE 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 11, Art. 18, Art. 36, Art. 41, Art. 43, Art. 47, Art. 58, Art. 63, Art. 66, Art. 68 e Art. 69 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.