Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2004.162

sospesnione condizionale della pena accessoria dell'espulsione

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

13 luglio 2005/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Bellinzona

Presidente:

giudice Mauro Ermani

Segretaria:

Orsetta Bernasconi, vicecancelliera

Preso atto della sentenza di rinvio 28 giugno 2004 della Corte di cassazione e di revisione penale che ha pronunciato:

"Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto, il dispositivo n. 1.1 della sentenza impugnata è riformato nel senso che il ricorrente è riconosciuto autore colpevole di infrazione semplice alla legge federale sugli stupefacenti, il dispositivo n. 2.1 è modificato nel senso che al ricorrente è inflitta una pena di 2 anni di detenzione, computato il carcere preventivo sofferto, e il dispositivo n. 2.2 è annullato, con rinvio degli atti a una Corte delle assise correzionali perché statuisca nel senso dei considerandi sulla sospensione condizionale dell'espulsione per 5 anni.",

conviene oggi nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia

per giudicare

AC 1

e domiciliato a

detenuto dal 30 luglio 2003 al 3 ottobre 2004;

in merito alla concessione della sospensione condizionale della pena dell’espulsione già inflittagli con sentenza 3 marzo 2004 della Corte delle assise criminali di Lugano.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1assistito dal difensore di fiducia avv. DF 1.

§ IE 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 13:55 alle ore 14:55.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale rammentato il contenuto dell’art. 41 CP e considerato come in casu la prognosi non è favorevole, si oppone alla sospensione condizionale della pena accessoria dell’espulsione.

§ Il Difensore, il quale chiede che sia concessa a favore del suo assistito la sospensione condizionale alla pena dell’espulsione essendone dati tutti i presupposti.

Posto dal Presidente, con l'accordo delle Parti, il seguente

quesito: AC 1 può beneficiare della sospensione condizionale della pena accessoria dell’espulsione?

Considerando, in fatto ed in diritto

- che con sentenza 9 marzo 2003 della Corte delle assise criminali AC 1 è stato condannato alla pena di 4 anni di reclusione e all’espulsione dal territorio svizzero per 10 anni per i reati di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti;

- che con sentenza 28 giugno 2004 la Corte di cassazione e di revisione penale ha parzialmente accolto il ricorso presentato da AC 1 in data 23 aprile 2004 per il tramite del difensore e riformato la sentenza impugnata pronunciando nei suoi confronti la condanna alla pena di 2 anni di detenzione nonché all’espulsione dal territorio svizzero per 5 anni per i reati di infrazione semplice a contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti e rinviando invece gli atti ad una Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio sulla sospensione condizionale dell’espulsione;

- che, tenuto conto di quanto emerso durante il dibattimento, la prognosi non è del tutto sfavorevole e pertanto si giustifica la sospensione condizionale della pena accessoria dell’espulsione con un periodo di prova di 4 anni.

Rispondendo affermativamente al quesito,

visti gli art. 18, 35, 41, 55, 58, 59, 63, 68 e 69 CP;

19 cfr. 1 e 2, 19a cfr. 1 LStup;

9 segg. CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

Considerato che con sentenze del 9 marzo 2004 della Corte delle assise criminali e 28 giugno 2004 della Corte di cassazione e revisione penale AC 1 è stato riconosciuto autore colpevole dei reati di:

- infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti,

- contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

AC 1 è condannato alla pena di 2 (due) anni di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto nonché all’espulsione dal territorio svizzero per 5 (cinque) anni.

2.

L’esecuzione della pena d’espulsione inflitta al condannato è condizionalmente sospesa con un periodo di prova di 4 (quattro) anni.

3.

Non si prelevano tasse e spese di giustizia.

4.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro cinque giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

IE 1

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La segretaria

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 18, Art. 35, Art. 41, Art. 55, Art. 58, Art. 59, Art. 63, Art. 68 e Art. 69 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.