Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2004.30

spaccio e possesso di cocaina, giovane età

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

17 giugno 2005/eg

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Claudio Zali

Segretaria:

Manuela Frequin, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

e domiciliato a

detenuto dal 10 luglio 2003 al 31 luglio 2003;

prevenuto colpevole di:

1. Ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti, aggravata

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone e meglio

per avere,

senza essere autorizzato,

nel periodo dicembre 2002/giugno 2003,

a Caslano, Lugano, Massagno, Gordola ed in altre località non meglio precisate,

1.1. venduto,

nel periodo metà gennaio 2003/aprile 2003,

unitamente a __________,

a consumatori locali solo in parte identificati,

complessivamente circa 410 grammi di cocaina al prezzo di fr. 150.-- al grammo,

sostanza messagli a disposizione per la vendita da __________ a cui rimise la quasi totalità dell'incasso,

conseguendo un illecito profitto non meglio indicato;

1.2. venduto,

nel periodo metà dicembre 2002/metà gennaio 2003

a consumatori locali solo in parte identificati,

complessivamente almeno 80 grammi di cocaina al prezzo di fr. 150.-- al grammo,

sostanza previamente acquistata a credito da __________ detto "__________" al prezzo variante da fr. 120.-- a fr. 150.-- al grammo conseguendo un illecito profitto in contanti di almeno fr. 5'400.--;

1.3. detenuto,

presso il proprio domicilio di __________ per conto di __________, in tre distinte occasioni, in ragione di 50 grammi per volta, occultandoli nella propria camera nella scatola del mini-disk, complessivamente 150 grammi di cocaina, sostanza rimessa a __________ su richiesta di quest'ultimo la stessa sera o il giorno successivo al deposito,

ad eccezione di 30 grammi da lui venduti presso il __________ di Caslano facenti parte del quantitativo di cui al punto 1.1;

1.4. detenuto

presso il propriodomicilio di __________ per conto di __________, in quattro / cinque occasioni, in ragione di 50 grammi per volta, complessivamente 200/250 grammi di cocaina precedentemente da lui confezionate in buste dosi da 0,8/0,9 grammi ciascuna, che poi rimise in più occasioni, previo trasporto e consegna presso il __________, a __________ per la successiva vendita da parte di quest'ultimo;

1.5. trasportato

in più occasioni, un imprecisato quantitativo di cocaina, stimato dall'accusato in circa 200/300 grammi, sostanza in possesso di __________ che accompagnò, sulle tratte Caslano / Lugano, alla guida dell'autovettura Opel Kadett, __________ intestata alla madre, dal domicilio di quest'ultimo al luogo di appuntamento delle relative vendite da parte di __________;

1.6. ceduto gratuitamente,

ad amici e conoscenti non meglio indicati, in diverse occasioni,

complessivamente 20 grammi di cocaina; sostanza da lui precedentemente acquistata da __________ detto "__________" rispettivamente consegnatagli per la vendita da __________ nelle medesime circostanze di tempo e luogo di cui ai punti 1.1 e 1.2;

1.7. procurato,

nel periodo maggio/giugno 2003, in data imprecisata,

ad amici di __________ non meglio indicati circa 2 grammi di cocaina,

sostanza acquistata da __________ detto "__________" al prezzo di fr. 150.-- al grammo, senza conseguire alcun compenso;

2. complicità in infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

a Caslano, presso il __________, nel periodo metà gennaio 2003/aprile 2003 intenzionalmente aiutato __________ nella confezione in buste dosi di un imprecisato quantitativo di cocaina stimabile in circa 75/100 grammi, sostanza successivamente destinata alla vendita da parte di __________;

3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

nel corso dell'ultimo anno e fino al 10 luglio 2003,

a Massagno, Caslano, Lugano, Gordola,

consumato circa 30 grammi di canapa,

nonché nel periodo novembre 2002/aprile 2003 circa 80 grammi di cocaina;

fatti avvenuti: nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti: art. 19 cifra 2 LS, art. 19a LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 35/2004 del 8 marzo 2004, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP 1.

§ L'accusato AC 1assistito dal difensore di fiducia DF 1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 09.30 alle ore 10.00.

Stante l'intervenuta prescrizione dell'azione penale, il punto 1.3. dell'atto di accusa viene ricondotto al periodo tra ottobre 2002 e il 10 luglio 2003.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale considerata la giovane età dell’imputato, la collaborazione fornita agli inquirenti, l’ottima condotta mantenuta sino ad oggi, le sue buone prospettive professionali, l’incensuratezza e una lieve scemata responsabilità ma entro i dettami dell’art. 63 CP, chiede che l’accusato venga condannato alla pena di 18 mesi di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni;

§ Il Difensore, il quale , ritenuta altresì l’attenuante del sincero pentimento, in applicazione di una scemata responsabilità ex art. 64 CP, postula una lieve riduzione della pena;

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. È autore colpevole di:

1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato, tra dicembre 2002 e giugno 2003 a Caslano, Lugano, Massagno, Gordola ed in altre imprecisate località:

1.1.1. venduto 490 grammi di cocaina

1.1.2. detenuto 350/400 grammi di cocaina

1.1.3. trasportato 200/300 grammi di cocaina

1.1.4. ceduto gratuitamente 20 grammi di cocaina

1.1.5. procurato 2 grammi di cocaina?

1.2. complicità in infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, tra metà gennaio 2003 e aprile 2003 intenzionalmente aiutato __________ a confezionare 75/100 grammi di cocaina in buste dosi?

1.3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, da ottobre 2002 al 10 luglio 2003, a Massagno, Caslano, Lugano, Gordola consumato 30 grammi di canapa e 80 grammi di cocaina?

E come meglio descritto nell’atto d’accusa.

2. Ha agito in stato di scemata responsabilità?

3. Può beneficiare dell’attenuante della giovane età ?

4. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena privativa della libertà?

5. Deve essere sottoposto a misure di sicurezza giusta l'art. 44 CP?

6. Deve essere ordinata la confisca di quanto posto sotto sequestro?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti;

Visti gli art. 11, 18, 25, 36, 41, 58, 59, 63, 64, 65, 68, 69 CP; 19 e 19a LFStup;

9 e segg. CPP e 39 TG sulle spese

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 é autore colpevole di:

1.1

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere, senza essere autorizzato, tra dicembre 2002 giugno 2003 a Caslano, Lugano, Massagno, Gordola ed in altre imprecisate località:

1.1.1

venduto 490 grammi di cocaina;

1.1.2

detenuto 350/400 grammi di cocaina;

1.1.3

trasportato 200/300 grammi di cocaina;

1.1.4

ceduto gratuitamente 20 grammi di cocaina;

1.1.5

procurato 2 grammi di cocaina;

1.2

complicità in infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, tra metà gennaio 2003 e aprile 2003 intenzionalmente aiutato __________ a confezionare in buste dosi 75/100 grammi di cocaina;

1.3

contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

per avere, senza essere autorizzato, da ottobre 2002 al 10 luglio 2003, a Massagno, Caslano, Lugano, Gordola consumato 30 grammi di canapa e 80 grammi di cocaina;

E come meglio descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza, AC 1, considerata la giovane età, avendo agito in stato di lieve scemata responsabilità, è condannato:

2.1

alla pena di 18 mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese processuali;

3.

L’esecuzione della pena privativa della libertà inflitta al condannato è condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni;

4.

È ordinata la confisca di tutti gli oggetti, del denaro e dei corpi di reato posti sotto sequestro indicati nell’atto d’accusa;

5.

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione alla CCRP; la dichiarazione di ricorso deve essere presentata al Presidente di questa Corte entro 5 giorni da oggi; la motivazione entro venti giorni dalla notificazione della sentenza integrale.

Intimazione a:

terzi implicati

Per la Corte delle assise correzionali

Il presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 300.--

Inchiesta preliminare fr. 267.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 617.--

===========

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 11, Art. 18, Art. 25, Art. 36, Art. 41, Art. 44, Art. 58, Art. 59, Art. 63, Art. 64, Art. 65, Art. 68 e Art. 69 — letto nella versione del 1 febbraio 2005; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.