Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2004.87

stupefacenti

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

26 ottobre 2004/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Lugano

Presidente:

giudice Agnese Balestra-Bianchi

Segretaria:

Claudia Viscardi, lic.iur.

Sedente nell’aula penale di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC1 sedicente,

e residente a

detenuto dal 7 aprile 2004;

prevenuto colpevole di:

1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

siccome riferita ad un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere

a Lugano e dintorni,

dal novembre 2003 al 7 aprile 2004,

senza essere autorizzato,

venduto ripetutamente a vari acquirenti fra i quali anche a __________, __________, TE1, __________, __________ sottoforma di “bolas” da 0,2, 0,5 e 1,0 grammi l’una e al prezzo variante di fr. 20.--, fr. 50.-- e fr. 100.-- l’una circa 670 grammi di cocaina con grado di purezza sconosciuto realizzando un fatturato di circa fr. 50'000.-- e un guadagno personale di ca. fr. 10'000.--, denaro in parte inviato direttamente o per il tramite di terze persone e attraverso la Western Union a persone conoscenti residenti in Costa D’Avorio;

sostanza ricevuta già confezionata in “bolas” da __________ (alias __________) fra novembre 2003 e gennaio 2004 per un quantitativo di ca. 540 “bolas”, da __________ fra gennaio e aprile 2004 per un quantitativo di ca. 600 “bolas” e da __________ nel marzo-aprile 2004 per un quantitativo di ca. 200 “bolas”;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 19 cifra 2 LS;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 101/2004 del 6 agosto 2004, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il PP1.

§ L'accusato AC1assistito dal difensore d'ufficio (GP) avv. __________.

§ L'interprete IE1.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 9:00 alle ore 11:45.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale confermato integralmente l’atto d’accusa, chiede, tenendo conto della giovane età dell’accusato, che era ancora minorenne quando è giunto in Svizzera, e della realtà difficile da cui proviene, la condanna dell’accusato a:

- 18 mesi di detenzione da espiare;

- 10 anni di espulsione effettiva dal territorio svizzero;

- chiede altresì la confisca di quanto in sequestro.

§ Il Difensore, il quale pone in risalto la personalità, la figura e la vita anteriore del suo patrocinato, ne sottolinea la giovane età; contesta l’atto d’accusa e chiede che l’accusato venga condannato solo per i fatti da lui ammessi in aula, cioè per la vendita di 19 bolas.

Conclude chiedendo una sostanziale diminuzione della condanna proposta dal Procuratore Pubblico, anche in considerazione della giovane età.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC1, sedicente

1. È autore colpevole di:

1.1. infrazione alla LF sugli stupefacenti

per avere,

senza essere autorizzato,

ripetutamente venduto circa 670 grammi di cocaina,

sottoforma di bolas a vari acquirenti,

a Lugano e dintorni,

dal novembre 2003 al 7 aprile 2004?

1.1.1 oppure venduto un quantitativo minore?

1.2. trattasi di infrazione aggravata siccome riferita a un quantitativo tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa?

2. Ha egli agito in stato di giovane età ex art. 64 CP?

3. Può beneficiare della sospensione condizionale della pena:

3.1. privativa della libertà?

3.2. accessoria dell’espulsione?

4. Deve essere ordinata la confisca dei fr. 90.- in sequestro?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente a tutti i quesiti, tranne che ai quesiti n. 1.1.1

e 3;

visti gli art. 18, 36, 41, 55, 59, 63, 64, 65, 69 CP;

19 cifra 1 e 2 LFStup;

9 e segg., 260, 264 CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

AC1 (sedicente) è autore colpevole di:

1.

infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti

aggravata siccome commessa sapendo, rispettivamente dovendo presumere che quelli trattati erano quantitativi di cocaina tali da mettere in pericolo la salute di parecchie persone,

per avere senza essere autorizzato,

previo acquisto,

venduto a terzi bolas di cocaina in ragione di un quantitativo complessivo di gr. 670 circa,

a Lugano e dintorni,

tra la metà di novembre del 2003 e il 7.4.2004,

e meglio come descritto nell’atto d’accusa.

2.

Di conseguenza, avendo agito in giovane età giusta l’art. 64 CP,

AC1 è condannato:

2.1

alla pena di 18 (diciotto) mesi di detenzione, nella quale è computato il carcere preventivo sofferto;

2.2

all’espulsione dal territorio svizzero per un tempo di anni 10 (dieci);

2.3

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 150.- e delle spese processuali.

3.

È ordinata la confisca di quanto in sequestro.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

IE1

2.

TE1

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 150.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Testi fr. 301.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 701.--

===========

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 18, Art. 36, Art. 41, Art. 55, Art. 59, Art. 63, Art. 64, Art. 65 e Art. 69 — letto nella versione del 1 agosto 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2005, 1 febbraio 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 luglio 2006, 1 dicembre 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260 — letto nella versione del 1 aprile 2004; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.