Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2005.120

Atti sessuali su ragazza minore di anni sedici e reso accessibile a minori di sedici anni materiale pornografico

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

14 febbraio 2007/ap

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Mendrisio

Presidente:

giudice Giovanna Roggero-Will

Segretario:

Alessandro Guidini, dott.iur.

Sedente nell’aula penale di questo palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

e domiciliato a

detenuto dal 2 dicembre 2004 al 6 maggio 2005;

prevenuto colpevole di:

1.atti sessuali con fanciulli, ripetuti

per avere,

a __________ presso il suo domicilio di __________ ed in altri luoghi di quella località (nei pressi della scuola e della sua abitazione) ed a __________ presso l’abitazione della madre della vittima,

nel periodo novembre 2002/estate 2004

compiuto con __________ (11.10.1988) minore di anni sedici,

ripetutamente e frequentemente atti sessuali,

definiti da vittima e autore di petting,

ed in particolare

baciato sulla bocca __________ e fattosi da lei baciare sulla bocca,

toccato i seni di __________ sopra e sotto i vestiti,

toccato con le sue dita le parte intime inferiori (clitoride e ano) di __________ penetrandola con le proprie due dita nell’ano per abituarla e prepararla ad una futura penetrazione con il proprio membro,

fattosi masturbare da __________ fino a raggiungere, anche se non sempre, l’orgasmo,

masturbato __________

eseguito masturbazioni reciproche,

avuto coiti orali con __________, con eiaculazione e non, segnatamente fattosi leccare da __________ il suo pene

leccato a __________ le parte intime, segnatamente effettuato a __________ il cunnilinguis;

reato previsto all’art. 187 cifra 1 CP;

2. pornografia, ripetuta

2.1 per avere,

a __________,

presso il suo domicilio di __________

nel periodo novembre 2002/estate 2004 reso accessibili a persone minori di anni sedici (segnatamente a __________, 11.10.1988; a __________, 20 novembre 1990 ed a PL 1, 20.11.1988) numerose casette pornografiche e numerose riviste pornografiche di cui era in possesso;

reato previsto all’art. 197 cifra 1 CP;

2.2 per avere

a __________

presso il suo domicilio di __________

dal dicembre 1999 al 2 dicembre 2004

tenuto in deposito e reso accessibili

cassette pornografiche e riviste vertenti su atti sessuali con escrementi umani e animali;

reato previsto all’art. 197 cifra 3 CP;

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 118/2005 del 13 settembre 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico.

§ L'accusato AC 1assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 1.

§ La PC __________ assistita dall’avv. __________.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:00 alle ore 15:40.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, che, dapprima, sottolinea la gravità oggettiva degli atti sessuali compiuti dall’accusato con la ragazza che egli sapeva essere minore di anni 16. Rileva come l’uomo abbia, pur se non in senso tecnico, sfruttato il bisogno d’affetto e il disorientamento della ragazza che viveva un periodo particolarmente delicato a causa della crisi del matrimonio dei genitori.

Rileva, poi, che l’uomo ha delinquito, per alcuni mesi, mentre era in attesa di giudizio e, poi, durante il periodo di prova della sospensione condizionale della pena inflittagli nell’aprile 2004.

Conclude chiedendo la condanna dell’imputato ad una pena di 13 mesi di detenzione da espiare. Inoltre, chiede che il periodo di prova della sospensione condizionale della pena precedente venga prolungato di un anno e la confisca di tutto il materiale pornografico.

§L’avv. __________, il quale sottolinea la gravità dei reati e il

danno subito dalla sua assistita.

Rileva, inoltre, come l’accusato sia stato subdolo nel suo agire nei confronti della vittima e ne sottolinea la mancata collaborazione durante l’inchiesta

Il tutto è aggravato dalla messa a disposizione della pornografia, cosiddetta “dura”.

Conclude associandosi alla pubblica accusa e chiedendo un risarcimento per __________ di CHF 29'141.--, di cui 10'000 quale risarcimento di torto morale e la differenza per le spese mediche sostenute e non coperte dalla cassa malati e per le spese legali.

Per __________ chiede il risarcimento di CHF 1'907.– di cui 1'000.– per torto morale.

Chiede, inoltre, il dissequestro del materiale sequestrato alla parte lesa.

§Il Difensore, il quale sottolinea come si sia trattato di una

relazione sentimentale consenziente.

Rileva come l’atto sessuale completo non sia mai stato commesso e ciò per esplicita volontà del suo assistito che si è sempre rifiutato benché la vittima insistesse.

Per quanto consta il reato di pornografia, sottolinea come il suo assistito abbia agito con superficialità e non abbia mai incitato i ragazzi a guardare le videocassette pornografiche.

Rileva che la ragione della mancata iniziale collaborazione con gli inquirenti è da ricercare nella profonda vergogna che l’imputato nutriva per quanto fatto.

Chiede, in applicazione dei nuovi disposti della parte generale del CP, che la pena che verrà inflitta al suo patrocinato venga posta al beneficio della sospensione condizionale non potendosi fare una prognosi negativa, in ragione in particolare del lungo tempo trascorso dai fatti in cui egli ha tenuto buona condotta.

Sulle richieste di parte civile, si rimette al giudizio della Corte rilevando unicamente che la situazione economica del suo assistito è alquanto precaria.

Posti dal presidente, con l’accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore colpevole di:

1.1. atti sessuali con fanciulli, ripetuti;

per avere

a __________

nel periodo novembre 2002 / estate 2004

compiuto con minore di sedici anni

ripetutamente e frequentemente atti sessuali;

1.2. pornografia, ripetuta;

per avere

a __________

nel periodo dicembre 1999 / 2 dicembre 2004:

1.2.1. reso accessibili a persone minori di sedici anni, numerose cassette pornografiche e numerose riviste pornografiche;

1.2.2. tenuto in deposito e reso accessibili cassette pornografiche e riviste vertenti su atti sessuali con escrementi umani e animali;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa?

2. può beneficiare della sospensione condizionale?

3. deve essere revocata la sospensione condizionale inflitta con sentenza 24.04.2003?

4. deve essere ordinato un risarcimento alle PC?

5.deve essere ordinata la confisca di quanto in sequestro?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell’art. 260 cpv.4 CPP,

le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai quesiti posti;

visti gli art. 12, 34, 37, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 51, 187, 197 cfr. 1 e cfr. 3 CP;

9 e segg. (260, 264) CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

__________ è autore colpevole di:

1.1

atti sessuali con fanciulli, ripetuti;

per avere

a __________

nel periodo novembre 2002 / estate 2004

compiuto con minore di sedici anni

ripetutamente e frequentemente atti sessuali.

1.2

pornografia, ripetuta;

per avere, a __________,

nel periodo dicembre 1999 / 2 dicembre

2004 reso accessibili a minori di sedici anni, numerose cassette pornografiche e numerose riviste pornografiche e tenuto in deposito e reso accessibili cassette pornografiche e riviste vertenti su atti sessuali con escrementi umani e animali.

e meglio come descritto nell’atto d’accusa

2.Di conseguenza, __________ è condannato:

2.1

alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 100 .-- e delle spese processuali.

2.3

a versare alle PC:

2.3.1

__________ fr. 8'000.-- per torto morale fr.407,70.-- per spese mediche e fr.18'773, 70.-- per spese legali.

2.3.2

__________ fr. 500.-- di torto morale e fr. 907,05.-- di spese legali.

3.

L’esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 18 mesi e al condannato è impartito un periodo di prova di 5 (cinque) anni. Per il resto è da espiare.

4.

Non è revocata la sospensione condizionale della pena inflitta cons sentenza 24.04.2003, ma il periodo di prova è prolungato di un anno.

5.

E’ confiscato quanto in sequestro ad eccezione dei gioielli e di quanto sequestrato alla parte civile __________ .

Intimazione a:

terzi implicati

PL 1

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente Il segretario

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 100.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 350.--

===========

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.