Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione.

72.2005.127

Tutore si è appropriato di averi di suoi pupilli per tot. fr. 444'787.-, spesi al gioco e in locali notturni. Risarcimento alle PC. Confisca suo c/c con assegnazione alla PC e mantenimento sequestro conservativo su quota comproprietà su fondo del condannato

Rubrum

Incarto n.

Lugano,

6 settembre 2007/nh

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

La presidente della Corte delle assise correzionali

di Bellinzona

Presidente:

giudice Agnese Balestra-Bianchi

Segretaria:

Frida Andreotti, vicecancelliera

Sedente nell’aula penale minore di questo Palazzo di giustizia, senza intervento degli assessori giurati, avendovi l’accusato, con l’annuenza del difensore e del procuratore pubblico, rinunciato,

per giudicare

AC 1

e Ongaro, domiciliato a

detenuto dal 6 al 7 maggio 2003;

prevenuto colpevole di:

appropriazione indebita, ripetuta

qualificata siccome commessa in qualità di tutore

per avere,

a __________ nonché in altre località del Cantone Ticino,

nel periodo 1996 - 2002,

per procacciare a sé ed ad altri un indebito profitto,

indebitamente impiegato a più riprese valori patrimoniali affidatigli, e meglio

per essersi,

in particolare in danno dei pupilli PC 2, PC 1 eU__________, di cui era tutore privato,

ripetutamente appropriato di valori patrimoniali di loro spettanza a lui affidati per almeno fr. 467'243.- complessivi, nelle seguenti modalità:

prelevando a contanti somme di denaro appartenenti ai pupilli che confluivano direttamente sul conto denominato "tutore" n. a lui intestato presso la __________, sede di __________, conto "calderone" che l'accusato utilizzava per effettuare pagamenti per conto degli stessi,

nonché

trasferendo somme dai conti intestati ai pupilli presso la __________, __________, nonché presso __________, in favore del “conto tutore” n. e prelevando in seguito il denaro da questa relazione bancaria,

causando un danno finale al 31.12.2002 di fr. 444'787.-- (fr. 440'931.-- tenendo conto della liquidità presente sul “conto tutore” a quella data), di cui fr. 435'455.60 in danno di PC 2 e fr. 9'931.40 in danno di PC 1;

ritenuto che l'accusato ha utilizzato il denaro in gran parte per sé, segnatamente spendendolo nel gioco (slot-machines) e presso locali notturni, ed in parte (al massimo fr. 34'759.-- circa) a favore di altri pupilli (__________) per il pagamento anticipato di loro spese,

ritenuto altresì che U__________ risulta essere stata integralmente risarcita con fondi degli altri pupilli danneggiati (PC 2 e PC 1);

fatti avvenuti nelle circostanze di luogo e di tempo indicate;

reati previsti art. 138 cifra 2 CP;

e meglio come descritto nell'atto d'accusa 123/2005 del 23 settembre 2005, emanato dal Procuratore pubblico.

Presenti

§ Il procuratore pubblico.

§ L'accusato AC 1assistito dal difensore di fiducia (GP) avv. DF 1.

§ L'avv. RC 2 in rappresentanza della PC PC 2.

§ TE 1, membro dell'.

Espleti i pubblici dibattimenti dalle ore 14:15 alle ore 17:05.

È pervenuta alla Corte:

- lettera 5.9.2007 dell’avv. RC 1, tutrice e rappresentante legale della PC PC 1, nella quale essa fa valere una pretesa di fr. 9'931,40 (recte: fr. 9'331,40 come indicato nel presente verbale) più interessi legali.

L’accusato e il suo difensore convengono che il periodo 1996/2002 indicato nell’atto d’accusa per il reato di appropriazione indebita qualificata può stare, ritenuto però che le appropriazioni indebite per il proprio profitto personale sono cessate nel marzo 2000 (cfr. verbale 6.5.2003, p. 5 in fondo e verbale 10.9.2004, AI 76, p. 5).

La Presidente discute con l’avv. RC 2 la sua pretesa di cui all’AI 96 e l’avv. RC 2 dichiara di essere disposto a far valere in via subordinata, a titolo di risarcimento parziale del danno subito dal suo patrocinato, l’importo di fr. 435'455,60 ritenuto nell’atto d’accusa più interessi legali a partire dal 1.1.2003.

Il PP fa presente che per quanto riguarda il danno subito dalla signora PC 1 indicato nell’atto d’accusa in fr. 9'931,40, in realtà la cifra esatta è quella di fr. 9'331,40.

Sentiti § Il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale chiede la conferma dell’atto d’accusa e propone la condanna dell’accusato alla pena detentiva di mesi ventidue. Non si oppone alla concessione della sospensione condizionale con un periodo di prova di anni due. Chiede che le pretese della PC PC 1 siano accolte, che sui beni sequestrati sia mantenuto il sequestro conservativo a garanzia delle pretese della stessa PC, che la documentazione in sequestro sia restituita agli enti che l’hanno prodotta.

§ L'avv. RC 2, nella sua qualità di rappresentante della PC PC 2 dichiara di associarsi a quanto dichiarato dal PP per quanto attiene la conferma del reato di cui all’atto d’accusa. Per quanto attiene le pretese, egli, in via principale propone che AC 1 sia condannato a risarcire al suo patrocinato l’importo di fr. 763'682.30, costituito dalle poste da lui già partitamente indicate nella sua lettera del 27.1.2005 in atti sub AI 96. In via subordinata chiede la rifusione dell’importo ritenuto come malversato nell’atto d’accusa (pari a fr. 435'455.60) nonché una congrua cifra per ripetibili.

§ Il Difensore, il quale non contesta l’imputazione di appropriazione indebita qualificata per l’importo complessivo di fr. 444'787.- ma ribadisce che il suo patrocinato ha delinquito non già nel periodo 1996 - 2002 bensì per un periodo minore, ovvero dal 1996 fino al marzo 2000 e ciò conformemente a quanto univocamente da lui dichiarato nei suoi verbali (in particolare in quello - rimasto incontestato - del 10.9.2004) e ancora all’odierno dibattimento. Per il resto, alla luce del tempo trascorso e del di lui ravvedimento, chiede una sensibile riduzione della pena.

Posti dal Presidente, con l'accordo delle Parti, i seguenti

quesiti: AC 1

1. è autore colpevole di:

1.1. appropriazione indebita ripetuta

di complessivi fr. 444'787.-

a __________ e in altre località,

nel periodo 1996 - 31.12.2002?

1.1.1. oppure per un periodo minore, ovvero fino al marzo 2000?

1.1.1.1. trattasi di reato qualificato siccome commesso nella sua qualità di tutore?

2. può beneficiare della sospensione condizionale?

3.deve un risarcimento alle seguenti Parti civili:

3.1. PC 1?

3.2. PC 2?

4. deve essere confiscato quanto in sequestro ed elencato nell’atto d’accusa, risp. mantenuto il sequestro conservativo su detti beni?

Preso atto che, avvalendosi dei disposti dell'art. 260 cpv. 4 CPP, le parti hanno rinunciato alla motivazione scritta della presente sentenza.

Rispondendo affermativamente ai quesiti posti, meno che al quesito 1.1,

in modo parzialmente affermativo ai quesiti 3.2 e 4;

visti gli art. 12, 40, 42, 44, 47, 49, 51, 70, 71, 73, 138 cifre 1 e 2 CP;

9 e segg., 260, 264, 267 cpv. 2 CPP e 39 TG sulle spese;

Dispositivo

dichiara e pronuncia:

1.

AC 1 è autore colpevole di

ripetuta appropriazione indebita qualificata

siccome commessa nella sua qualità di tutore,

in danno dei pupilli PC 2 e PC 1

cui sottrasse, convertendoli a proprio indebito profitto,

averi patrimoniali a lui affidati per un importo complessivo

di fr. 444'787.-,

a __________ ed in altre località,

a partire dal 1996 e fino al marzo 2000 circa.

2.

Di conseguenza, AC 1 è condannato:

2.1

alla pena detentiva di diciotto (18) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

2.2

a versare alla PC PC 2 a titolo di risarcimento parziale per il danno subito, l’importo di fr. 435'455.60 più interessi legali al 5% a far tempo dal 1.10.2005, nonché l’importo di fr. 3'000.- a titolo di ripetibili;

2.3

a versare alla PC PC 1 l’importo di fr. 9'331,40 più interessi legali al 5% a far tempo dal 1.10.2005;

2.4

al pagamento delle tasse di giustizia di fr. 350.- e delle spese processuali.

3.

L’esecuzione della pena detentiva è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni due (2).

4.

È ordinata la confisca del saldo attivo del conto n. () intestato al condannato, c/o Banca Stato con sua assegnazione alla PC PC 2 a copertura delle ripetibili di cui al dispositivo 2.2.

5.

In vista dell’esecuzione del risarcimento ordinato al punto 2.3 e dell’incasso della tassa di giustizia e delle spese processuali

è mantenuto il sequestro conservativo sulla quota di comproprietà di ½ di AC 1 sul fondo n. __________.

6.

È ordinata la restituzione (per il tramite del Ministero Pubblico) della documentazione in sequestro agli enti che l’hanno prodotta.

Intimazione a:

terzi implicati

1.

PC 1

2.

PC 2

3.

TE 1

Per la Corte delle assise correzionali

La presidente La segretaria

Distinta spese:

Tassa di giustizia fr. 350.--

Inchiesta preliminare fr. 200.--

Spese postali,tel.,affr. in blocco fr. 50.--

fr. 600.--

===========

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Codice penale svizzero, Art. 2 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 1 giugno 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 febbraio 2009, 1 aprile 2009, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 ottobre 2011, 1 gennaio 2012, 1 luglio 2012, 16 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 19 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 11 luglio 2017, 1 settembre 2017, 12 dicembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 marzo 2019, 1 luglio 2019, 1 novembre 2019, 1 febbraio 2020, 3 marzo 2020, 1 luglio 2020, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 giugno 2022, 22 novembre 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 settembre 2023, 6 dicembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 agosto 2025, 1 gennaio 2026 e 12 giugno 2026.
  • Codice di diritto processuale penale svizzero, Art. 260 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2008, 5 dicembre 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 luglio 2011, 1 luglio 2012, 1 ottobre 2012, 1 febbraio 2013, 12 marzo 2013, 1 aprile 2013, 1 maggio 2013, 21 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 25 novembre 2014, 1 gennaio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 marzo 2018, 1 gennaio 2019, 1 marzo 2019, 1 febbraio 2020, 1 marzo 2021, 1 luglio 2021, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 23 gennaio 2023, 1 luglio 2023, 1 agosto 2023, 1 gennaio 2024, 1 luglio 2024 e 1 aprile 2025.